Anzianità contributiva senza arrotondamento per postali e ferrovieri
Per la determinazione dell'anzianità contributiva e assicurativa necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica con i nuovi requisiti previsti dalla legge 214/2011 nonché con il sistema delle quote non si deve operare alcun arrotondamento per eccesso o per difetto alla frazione di mese, dal momento che l'anzianità deve essere interamente maturata.
La precisazione contenuta nel messaggio 2974 del 30 aprile 2015 è fornita dall'Inps in relazione ai dipendenti pubblici, in particolare a quelli iscritti al Fondo speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato Italiane Spa e al Fondo di quiescenza Poste.
Per questi lavoratori, infatti, vige il calcolo dell'anzianità contributiva in anni, mesi e giorni, differentemente dal settore privato dove l'anzianità è calcolata in settimane.
I precedenti criteri di arrotondamento – Il criterio dell'arrotondamento è stato attuato fino al 31 dicembre 1997 in base all'articolo 40 del Dpr 1092/1973 che prevedeva, ai fini del conteggio dell'anzianità contributiva, che l'anzianità complessiva dovesse essere arrotondata in anni interi e la frazione di anno fosse arrotondava per eccesso o per difetto: se pari ad almeno 6 mesi ed 1 giorno veniva valutata un anno, se inferiore doveva essere trascurata.
Dal 1° gennaio 1998, in applicazione della legge 449/1997, è stato introdotto un criterio differente: l'anzianità residua si arrotonda a mese intero se pari ad almeno 16 giorni, se inferiore si tralascia.
Questo criterio ha portato quindi a procedere ai seguenti arrotondamenti:
1) il requisito di 20 anni di anzianità richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia veniva realizzato al raggiungimento di 19 anni, 11 mesi e 16 giorni;
2) quello dei 35 anni per la pensione di anzianità si conseguiva con 34 anni, 11 mesi e 16 giorni di servizio;
3) quello della pensione di anzianità indipendentemente dall'età anagrafica
( 40 anni), con 39 anni, 11 mesi e 16 giorni .
Era invece immune da arrotondamenti il calcolo dell'anzianità contributiva minima di 35 anni per accedere alla pensione di anzianità col sistema delle quote: i 35 anni dovevano essere effettivamente maturati per intero.
I nuovi criteri dopo la legge Fornero – Con l'introduzione della riforma dal 2012, non era mai stato precisato dall'Inps se dovesse operare per i dipendenti pubblici il precedente criterio di arrotondamento oppure se l'anzianità contributiva minima richiesta dovesse essere maturata integralmente.
La risposta arriva ora con il messaggio 2974/2015 che appunto esclude l'arrotondamento come descritto in relazione alla maturazione:
1) dei 20 anni per la pensione di vecchiaia;
2) dell'anzianità contributiva richiesta per la pensione anticipata (nel 2015 pari a 41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini).
Riteniamo che l'arrotondamento non debba operare (come prima, del resto) per i 18 anni di anzianità contributiva richiesta entro il 31 dicembre 1995 per valutare i criteri di calcolo della pensione, così come per accedere alla totalizzazione.
Quando opera l'arrotondamento – Al contrario l'arrotondamento continua ad essere applicato nei confronti degli iscritti alle gestioni esclusive dell'Ago, come quello dei dipendenti pubblici, nei seguenti casi:
- per il regime sperimentale “opzione donna” previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge 243/2004 (34 anni, 11 mesi e 16 giorni);
- per la maturazione dei 40 anni di anzianità maturati al 31 dicembre 2011 (39 anni, 11 mesi e 16 giorni);
- per i lavoratori “salvaguardati” che raggiungono, anche dopo il 31 dicembre 2011, il diritto a pensione con 40 anni di contribuzione (39 anni, 11 mesi e 16 giorni) indipendentemente dall'età anagrafica;
- per le pensioni di inabilità, ad eccezione di quella prevista dall'articolo 2, comma 12, della legge 335/1995, diretta ai dipendenti pubblici che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.