ApprofondimentoContenzioso

Appalti ad alta intensità di manodopera e requisiti sostanziali per la loro genuinità

di Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria

N. 29

Guida al Lavoro

La Corte di Cassazione interviene con forza sul tema degli appalti ad alta intensità di manodopera, c.d. "leggeri", ribadendo i requisiti sostanziali per la loro genuinità. Nel caso di specie, relativo a una cessione di ramo d'azienda e successivo appalto, la Suprema Corte ha cassato la decisione di merito per difetto di motivazione e mancato esercizio dei poteri istruttori, ritenendo insufficienti, da sole, l'elevata specializzazione e il numero dei lavoratori a dimostrare l'effettiva autonomia dell'appaltatore

Massima

  • Poteri istruttori d'ufficio – artt. 421 e 437 c.p.c. esercizio – necessità – semiplena probatio – sussistenza – necessità – elementi indiziari rilevanti – sussistenza – necessità

    Il giudice del merito deve esercitare d'ufficio i propri poteri istruttori, previsti dagli artt. 421 e 437 c.p.c., anche in presenza di una "semiplena probatio" o di elementi indiziari di particolare rilevanza

La Cassazione torna sull'appalto "leggero": la genuinità del contratto e la necessaria autonomia organizzativa del cessionario nei trasferimenti di ramo d'azienda ad alta intensità di manodopera

La sentenza n. 18945/2025 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, interviene in maniera particolarmente rilevante nel dibattito giurisprudenziale sulla qualificazione e la genuinità degli appalti "leggeri", ossia quelli caratterizzati da un'intensità preponderante di manodopera rispetto agli altri fattori...

  • [1] Ecco la massima di Cass. 26597/2020: "Nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, che può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, vede quali presupposti la ricorrenza di una "semiplena probatio" e l'individuazione "ex actis" di una pista probatoria che, in appello, ben può essere costituita dalla indicazione di un teste de relato in primo grado, secondo una ipotesi prevista in via generale dall'art. 257, comma 1, c.p.c. che, al ricorrere dei requisiti di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c., resta assorbita".