La Corte di Cassazione interviene con forza sul tema degli appalti ad alta intensità di manodopera, c.d. "leggeri", ribadendo i requisiti sostanziali per la loro genuinità. Nel caso di specie, relativo a una cessione di ramo d'azienda e successivo appalto, la Suprema Corte ha cassato la decisione di merito per difetto di motivazione e mancato esercizio dei poteri istruttori, ritenendo insufficienti, da sole, l'elevata specializzazione e il numero dei lavoratori a dimostrare l'effettiva autonomia dell'appaltatore
Massima
Poteri istruttori d'ufficio – artt. 421 e 437 c.p.c. esercizio – necessità – semiplena probatio – sussistenza – necessità – elementi indiziari rilevanti – sussistenza – necessità
Il giudice del merito deve esercitare d'ufficio i propri poteri istruttori, previsti dagli artt. 421 e 437 c.p.c., anche in presenza di una "semiplena probatio" o di elementi indiziari di particolare rilevanza
La Cassazione torna sull'appalto "leggero": la genuinità del contratto e la necessaria autonomia organizzativa del cessionario nei trasferimenti di ramo d'azienda ad alta intensità di manodopera
La sentenza n. 18945/2025 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, interviene in maniera particolarmente rilevante nel dibattito giurisprudenziale sulla qualificazione e la genuinità degli appalti "leggeri", ossia quelli caratterizzati da un'intensità preponderante di manodopera rispetto agli altri fattori...
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