Appalti e subappalti, il nuovo obbligo della comunicazione dei preposti tra luci ed ombre
Sta facendo molto discutere la mini riforma in materia di salute e di sicurezza del Dl n.146/2021 e della legge di conversione n. 215/2021; infatti, si registrano diverse criticità su vari fronti, soprattutto per quanto riguarda il preposto.
Si tratta di una figura che nel Testo unico n. 81/2008, riveste un ruolo di primaria importanza ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, in quanto a esso l'articolo19 assegna delicati compiti di sovraintendimento del lavoro altrui che si estrinsecano operativamente in attività di vigilanza, intervento e informazione.
Invero, proprio la legge n. 215/2021, ha ulteriormente accentuato la strategicità di tale figura, anche per quanto riguarda la sicurezza appalti, ma non senza alcune zone d'ombra; infatti, al fine di sviluppare una più incisiva azione di prevenzione in tale ambito dove, va ricordato, i rischi interferenziali delle attività delle diverse imprese amplificano ulteriormente i casi d'infortunio, la citata legge n. 215/2021, nel modificare l'articolo 26 del Dlgs n.81/2008, ha inserito il nuovo comma 8-bis, in base al quale i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il "personale" che svolge la funzione di preposto.
Obbligo di comunicazione e individuazione del preposto
Nella nuova norma è utilizzato, quindi, il termine generico di "personale" che, tuttavia, non trova alcuna definizione nell'articolo 2 del Dlgs n.81/2008; ciò potrebbe, quindi, creare ulteriore confusione qualora prevalesse l'interpretazione corrente in materia lavoristica di personale inteso come dipendenti.
Tuttavia, va anche tenuto presente che l'articolo 2, comma 1, lett.e) del Dlgs n.81/2008, definisce il preposto come «persona» che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere d'iniziativa, ma non lo inquadra espressamente nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.
Del resto ciò sembra emergere anche dal già citato articolo 18, comma 1, lettera b-bis, del Dlgs n.81/2008, dove solo limitatamente alla corresponsione di emolumenti per i compiti sono richiamati genericamente i contratti e gli accordi collettivi.
La questione non appare, invero, di poco conto quando si tratta d'imprese appaltatrici e subappaltatrici di micro e piccole dimensioni, dove frequentemente i compiti di preposto sono stati svolti fin ora direttamente dallo stesso datore di lavoro; è pur vero, tuttavia, che il Dlgs n.81/2008 non ha subito modifiche sia per quanto riguarda il principio di effettività (articolo 299), sia per quanto riguarda quello di autonomia organizzativa del datore di lavoro (articoli 2, 16 e 30), lasciando intravedere che tale strada sembra ancora percorribile anche se, invero, sono auspicabili immediati chiarimenti in merito.
Sanzioni per la mancata comunicazione
Per altro occorre anche precisare che la mancata comunicazione al committente del preposto comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro o del dirigente dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice, della sanzione dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da 1.500 a 6mila euro (articolo 55, comma 5, lettera d, Dlgs n.81/2008); resta da capire per i cantieri edili come deve essere fatta tale comunicazione, considerata la disciplina particolare del titolo IV del Dlgs n.81/2008, e anche in tale caso sono auspicabili dei rapidi chiarimenti in merito.
Da osservare infine che, ora, la stessa sanzione si applica anche nel caso in cui il committente non promuova la cooperazione e il coordinamento tra le diverse imprese e lavoratori autonomi (articolo 26, comma 2) o non rediga il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, il cosiddetto "Duvri" (articolo 26, comma 3, primo periodo); in questo caso, però, si registra un lieve alleggerimento del carico sanzionatorio in quanto fino allo scorso 20 dicembre l'ammenda prevista in tali ipotesi di reato andava da 1.842,76 a 7.371,03 euro.