Appalto di manodopera: quando è vietato
Per la Cassazione contano l’assenza di un'organizzazione di impresa impiegata e la circostanza che la committente eserciti in concreto il potere direttivo sui lavoratori
L'appalto di manodopera è un istituto che in molti casi non è ammesso dal nostro ordinamento. In mancanza di una chiara definizione normativa in merito, che chiarisca le ipotesi di divieto, l'intervento interpretativo della Corte di cassazione sul punto diventa spesso indispensabile.
La questione è stata analizzata dai giudici di legittimità in molte occasioni e anche di recente, con un'ordinanza che ha dettato delle importanti linee guida interpretative (sezione lavoro, 16 febbraio 2023, numero 4828).
La Cassazione ha preliminarmente precisato che l'appalto di manodopera si configura in due diverse ipotesi: sia quando vengono impiegati capitale, macchine e attrezzature forniti dall'appaltante (che sono gli elementi presuntivi stabiliti dall'articolo 1 della legge 1369/1960), sia quando il soggetto interposto non ha una gestione di impresa a proprio rischio o un'autonoma organizzazione. Ci si riferisce, in tale secondo caso, all'ipotesi in cui l'attività venga svolta all'interno dell'azienda appaltante, purché l'appaltatore presunto non dia vita a un'autonoma organizzazione lavorativa e non assuma su di sé il rischio di impresa.
Ciò precisato, i giudici hanno consolidato il proprio costante orientamento che fa leva, al fine di escludere la genuinità di un appalto, innanzitutto sull'assenza di un'organizzazione di impresa impiegata nell'appalto medesimo. Altro elemento da valorizzare per qualificare un appalto di manodopera come illegittimo è la circostanza che la committente eserciti in concreto il potere direttivo sui lavoratori che, formalmente, dipendono dall'appaltatrice.
Si tratta di una posizione coerente con l'assunto, ormai consolidato, in forza del quale il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro opera in tutti i casi in cui l'appaltatore mette a disposizione del committente una prestazione lavorativa lasciando in capo all'appaltatore esclusivamente la gestione amministrativa del rapporto di lavoro e non una reale organizzazione della prestazione. Se, in altre parole, l'appaltatore-datore di lavoro si limita a gestire le ferie, la retribuzione e così via, ma non assume un rischio economico, non organizza la prestazione verso un risultato produttivo autonomo e non esercita il proprio potere direttivo e di controllo, l'appalto di manodopera deve ritenersi illecito.
In conclusione, e per sintetizzare, quindi, al fine di valutare la genuinità di un appalto di manodopera, è indispensabile fare leva sul requisito dell'autonomia di gestione e organizzazione: se questa manca, il negozio non può che essere collocato tra quelli vietati dal nostro ordinamento.