Comunicati dall’Inps i contributi 2021 di artigiani e commercianti
Le aliquote contributive per i lavoratori artigiani e commercianti sono fissate, per il corrente anno, rispettivamente al 24% e al 24,09 per cento. Lo ricorda l'Inps nella consueta circolare annuale (numero 17/2021 del 9 febbraio) con la quale l'istituto previdenziale riepiloga la contribuzione dovuta per il 2021.
La differenza è dovuta all’applicazione, per i soli commercianti, della aliquota aggiuntiva ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, diventato strutturale a partire dal 2019. In proposito è appena il caso di ricordare come la legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) abbia previsto, a partire dal prossimo anno, l'adeguamento di tale aliquota allo 0,48 per cento (un importo più che quintuplicato rispetto all'attuale).
Nonostante un calo dell'indice Istat dei prezzi al consumo dello 0,3%, resta invariato per il corrente anno il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, pari a 15.953,00 euro. Il contributo minimo dovuto per ogni singolo soggetto operante nell'impresa, pertanto, sarà pari 3.836,16 euro annui per gli artigiani e 3.850,52 euro per i commercianti. Importo cui vanno aggiunti 7,44 euro a titolo di maternità. Il contributo si rapporta a mese. Il contributo per l'anno 2021 si applica sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2021 per la quota eccedente il reddito minimale fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile (47.379,00 euro nel 2021). Dopo tale soglia e fino a un massimale di 78.965,00 euro, oltre il quale non sono dovuti contributi Ivs, la aliquota aumenta di un punto percentuale.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo non frazionabile a mese è pari, per il 2021, a 103.055,00 euro. Gli affittacamere e i produttori di terzo e quarto gruppo iscritti alla gestione commercianti non osservano il minimale annuo di reddito e versano i contributi a percentuale Ivs calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati della contribuzione maternità.
I soggetti che hanno intrapreso nel 2020 una nuova attività d'impresa e vogliono accedere al regime agevolato nel 2021, devono affrettarsi a comunicare la propria adesione entro il termine (perentorio) del 28 febbraio 2021. Tale regime consiste nella riduzione contributiva del 35% e si applica automaticamente nel 2021 (in mancanza di espressa rinuncia) ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2020, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale per quest’anno.
Come di consueto, i versamenti si effettuano mediante F24 (disponibili precompilati nella apposita sezione del cassetto previdenziale), al 17 maggio, 20 agosto, 16 novembre 2021 e 16 febbraio 2022 (contributi dovuti sul minimale di reddito), ed entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche per la quota di contributi eccedenti il minimale (saldo 2020, primo acconto 2021 e secondo acconto 2021).