Assunzione in mobilità
La riforma cd. Fornero del mercato del lavoro (legge 92/2012) ha abrogato, dal 1 gennaio 2017, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità nonché i relativi incentivi (art . 2, co. 71). L’Inps, con circolare 137/2012 ha dettato le regole applicabili: a) gli incentivi si applicano alle assunzioni, trasformazioni o proroghe che dovessero essere effettuate fino al 31 dicembre 2016. Per esempio se il lavoratore è stato iscritto nelle liste prima di tale data, non spetterà l’incentivo per un’assunzione intervenuta dal 1 gennaio 2017, anche se il lavoratore rimarrà titolare dell’indennità di mobilità dopo il 31 dicembre 2016; b) viceversa per le assunzioni, proroghe e trasformazioni che dovessero intervenire entro il 31 dicembre 2016 spetterà l’incentivo per la durata prevista dalle disposizioni abrogate, anche se l’incentivo dovesse scadere successivamente a tale ultima data. Esempio: il datore che assume il primo ottobre 2016 un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità a tempo determinato per dodici mesi, avrà diritto all’incentivo fino a settembre 2017. In relazione al quesito, il gentile lettore potrà fruire dell’incentivo per i primi 12 mesi (sempre che l’assunzione avvenga entro il 31 dicembre 2016) mentre non potrà fruire dell’ulteriore agevolazione se la conferma (trasformazione) a tempo indeterminato del lavoratore si verificherà dopo il 31 dicembre 2016.
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