Assunzioni agevolate compatibili con il contratto di espansione
Inps elimina il dubbio sulle conseguenze dell’obbligo di assumere. Anche l’utilizzo degli ammortizzatori non blocca i benefici
Le assunzioni che il datore di lavoro deve fare in attuazione del contratto di espansione possono godere delle agevolazioni esistenti anche se esse sono obbligatoriamente previste dal contratto ed è in corso la cassa integrazione. Il chiarimento è contenuto nel messaggio Inps 1450/2023.
Il dubbio sulla fruizione delle agevolazioni nasceva dall’applicazione dei principi generali contenuti nell’articolo 31 del decreto legislativo 150/2015, in quanto in esso è previsto che «gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva».
L’Inps spiega che l’obbligo di assunzione, contenuto nel contratto di espansione e sottoscritto in sede ministeriale, non integra la fattispecie di «obbligo preesistente». Il contratto di espansione intende realizzare un ricambio della forza lavoro aziendale nel rispetto degli accordi assunti con le organizzazioni sindacali e tali assunzioni, secondo l’Inps, non possono essere considerate al pari di un obbligo legale.
Non c’è dubbio che l’impegno alle nuove assunzioni previste dal contratto di espansione deve essere comunque considerato un elemento essenziale dell’accordo, ma nell’ambito di una finalità espansiva concordata con le organizzazioni sindacali.
Diverso, invece, l’obbligo di assumere nel rispetto delle quote di riserva di persone disabili o, per quanto riguarda la contrattazione collettiva, per le ipotesi di passaggi di lavoratori da un’azienda a un’altra a seguito di cambio appalto (con l’obbligo di riassorbire i dipendenti).
D’altronde, come spiega bene il messaggio Inps, l’obbligo è tale solo laddove il datore di lavoro interessato non abbia libertà di scegliere se assumere. L’obbligo di assunzione previsto nel contratto di espansione costituisce, invece, una clausola del programma contrattuale al quale il datore di lavoro volontariamente si assoggetta.
Il messaggio fornisce un altro importante chiarimento sempre rispetto ai principi generali in materia di incentivi all’occupazione, contenuti nell’articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 150/2015. La norma dispone che «gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive».
Anche su questo è evidente che la finalità della cassa integrazione adottata nel contratto di espansione è completamente diversa da quella prevista per crisi o riorganizzazione. Infatti, la cassa rappresenta solo lo strumento di sostegno al datore di lavoro per effettuare il processo di formazione o riqualificazione delle risorse a rischio del posto di lavoro.
Pertanto, tenuto conto del carattere di specialità che connota il contratto di espansione, per le nuove assunzioni previste nell’accordo è possibile accedere alle misure agevolative anche laddove siano in atto, presso il datore di lavoro, riduzioni dell’orario di lavoro con le finalità formative.