Previdenza

Attestazioni fiscali per riscatto e ricongiunzione disponibili nel portale pagamenti

Le istruzioni dell’Inps nel messaggio 1374/2023

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di Pietro Gremigni

Le attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel 2022 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita deducibili o detraibili dal reddito sono disponibili nel portale dei pagamenti del sito www.inps.it, al fine della dichiarazione dei redditi 2023. Lo comunica l'istituto previdenziale con il messaggio 1374/2023 del 13 aprile.

Gli oneri per ricongiunzione o riscatto sono, in genere, deducibili dal reddito lordo del contribuente, mentre quelli relativi alla copertura dei periodi scoperti da contributi per gli assicurati nuovi iscritti dal 1996 in poi, sono detraibili dall'imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali.

Dal punto di vista procedurale l'accesso al servizio Inps può avvenire in due modi:
- con codice fiscale e numero pratica (di 8 cifre), che consente però di visualizzare e stampare l'attestazione fiscale relativa a una singola pratica;
- con Spid, Carta servizi o Cie, con possibilità di visualizzare e stampare l'attestazione fiscale relativa a una o più pratiche.

In due casi le attestazioni, qualora non disponibili presso il portale dei pagamenti, potranno essere richieste tramite due indirizzi di posta elettronica:
- da parte degli assicurati del settore spettacolo e sportivi professionisti all'indirizzo mail polopals.romaflaminio@inps.it;
- da parte dei giornalisti dipendenti iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti dal 1° luglio 2022, all'indirizzo mail InpgiPrestazioni.romaflaminio@inps.it.

Le attestazioni fiscali relative ai versamenti effettuati in forma rateale dagli enti datori di lavoro pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle gestioni ex Inpdap, non sono presenti sul portale dei pagamenti, in quanto gli enti predetti, quali sostituti d'imposta, operano la deduzione fiscale alla fonte.Infine, in caso di discordanze tra importi attestati e importi versati, è sempre possibile da parte del contribuente richiedere la rettifica del documento alla propria sede di competenza.

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