Adempimenti

Autoliquidazione Inail, premio entro il 16 febbraio e retribuzioni entro il 28

Per il calcolo si deve tener conto dei minimi contrattuali e di legge e della retribuzione convenzionale oraria in caso di part time

di Cristian Callegaro

Entro il 28 febbraio (o 29 in caso di anno bisestile) il datore di lavoro titolare di Pat deve presentare la dichiarazione telematica delle retribuzioni, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (in base alle leggi 449/1997 e 144/1999), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (legge 296/2006), utilizzando i servizi telematici "Invio dichiarazione salari" o "Alpi online". I datori di lavoro del settore marittimo titolari di Pan devono utilizzare il servizio "Invio retribuzioni e calcolo del premio".

Per l'autoliquidazione 2022/2023, il termine di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2022 è il 28 febbraio, ma, entro il 16 febbraio, il datore di lavoro deve:

• calcolare il premio anticipato per l'anno in corso (rata) e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione);

• conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;

• pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il modello unificato F24 o il modello F24 EP (enti pubblici).

La violazione dell'obbligo di comunicazione all'Inail, nei termini previsti, dell'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo, è punita con la sanzione amministrativa da 125,00 a 770,00 euro, se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto.

Diversamente, nel caso in cui la mancata comunicazione all'Inail abbia determinato una richiesta di premio, su tale importo sono dovute le sanzioni civili.

Le aziende artigiane senza dipendenti e assimilati, per le quali dalle basi di calcolo del premio risulta una rata anticipata 2022, comprensiva del premio artigiani e del premio dipendenti, nonché le aziende non artigiane che hanno occupato solo apprendisti nell'anno precedente, devono indicare il valore "zero" nel campo "Retribuzioni complessive" del modulo telematico da inviare all'Inail per la dichiarazione delle retribuzioni (servizio Alpi online) oppure nello specifico campo del tracciato record (servizio "invio telematico dichiarazione salari")

Retribuzione imponibile

La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in retribuzione effettiva, retribuzione convenzionale e retribuzione di ragguaglio.

La retribuzione effettiva, per la generalità dei lavoratori dipendenti, è costituita dall'ammontare lordo del reddito di lavoro e deve tenere conto:

1) delle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti – cosiddetto minimale contrattuale (articolo 1 del decreto legge 338/1989);

2) dei limiti minimi di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente rivalutati in relazione all'indice del costo della vita accertato dall'Istat – cosiddetto minimale di retribuzione giornaliera (articolo 1 del decreto legge 402/1981).

Qualora la retribuzione effettiva sia inferiore ai limiti minimi di retribuzione giornaliera e al limite minimo contrattuale, la stessa deve essere adeguata all'importo più elevato tra i due.

La retribuzione convenzionale è, per talune categorie di lavoratori, l'eccezione che prevale sulla regola dell'imponibile effettivo ed è stabilita con decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale ovvero con legge.

La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita. Tale retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva.

Lavoratori con contratto part-time

La base imponibile per il calcolo del premio assicurativo per i lavoratori con contratto part-time è la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare), determinata moltiplicando la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurativo.

Primo pagamento del premio di autoliquidazione

Se l'attività è iniziata nel corso dell'anno precedente a quello in cui si sta effettuando l'autoliquidazione, il premio anticipato dovuto per l'anno in corso deve essere determinato in base alle retribuzioni presunte indicate nella denuncia di iscrizione e riportate nella sezione "RATA ANNO 2023", colonna "PRESUNTO", delle basi di calcolo del premio.

Se nella base di calcolo sezione "RATA ANNO 2023", colonna "PRESUNTO", non è indicato l'importo della retribuzione presunta in base alla quale calcolare il premio di rata anticipata 2023, il premio deve essere calcolato in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente, che si considerano come presunte.

Per i datori di lavoro del settore marittimo, se l'attività è iniziata nel corso dell'anno precedente, il premio anticipato dovuto per l'anno in corso è determinato in base alle retribuzioni effettivamente erogate per l'anno 2022. In caso di modifica sostanziale delle retribuzioni, i maggiori importi devono essere comunicati all'Inail con il servizio di "Variazione retribuzioni" che consente di variare in aumento i dati retributivi del personale assicurato delle navi già armate.

Pagamento in quattro rate del premio da autoliquidazione

Anziché in unica soluzione, il premio annuale può essere pagato in quattro rate trimestrali, dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni.Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 16 febbraio 2023 versando il 25% dell'importo complessivamente dovuto. Le rate successive alla prima, ognuna pari al 25% del premio annuale, devono essere versate entro il giorno 16 maggio, 21 agosto, 5 e 16 novembre 2023 maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2022.

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