La Cassazione ha affermato il principio secondo il quale le imprese di trasporto sono responsabili sia del funzionamento dei tachigrafi installati sugli autoveicoli in uso, sia dell'organizzazione dell'attività dei conducenti in conformità alle specifiche disposizioni del Regolamento (UE) n. 165/2014
Massima
Autotrasporto – Cronotachigrafo - Responsabilità imprese trasporto
Le imprese di trasporto sono tenute non solo a dotare i veicoli di tachigrafo, del cui buon funzionamento sono responsabili unitamente ai conducenti, e a garantirne, sempre assieme a questi ultimi, il buon uso se digitali e il buon funzionamento se analogici, oltre a dover fare buon uso rispettivamente delle carte del conducente e dei fogli di registrazione, ma anche ad organizzare l'attività dei conducenti in modo che essi possano rispettare le disposizioni del Regolamento (UE) n. 165/2014.
La regolamentazione europea dei tempi di guida e dell'orario di lavoro dei conducenti si fonda, in gran parte, sull'utilizzo dell'apparecchio cronotachigrafo, uno strumento di controllo finalizzato a rilevare, registrare e memorizzare l'attività dei conducenti, ed a rendere disponibili tali registrazioni in occasione dei controlli – su strada e nei locali delle imprese – ad opera delle autorità preposte (agenti di polizia stradale e ispettori del lavoro) [1].
Può comprendersi, dunque, l'importanza...