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Autotrasporto e cronotachigrafo: la responsabilità delle imprese secondo la Cassazione

di Claudio Infriccioli e Francesco Paesani

N. 8

guida-al-lavoro

La Cassazione ha affermato il principio secondo il quale le imprese di trasporto sono responsabili sia del funzionamento dei tachigrafi installati sugli autoveicoli in uso, sia dell'organizzazione dell'attività dei conducenti in conformità alle specifiche disposizioni del Regolamento (UE) n. 165/2014

Massima

  • Autotrasporto – Cronotachigrafo - Responsabilità imprese trasporto

    Le imprese di trasporto sono tenute non solo a dotare i veicoli di tachigrafo, del cui buon funzionamento sono responsabili unitamente ai conducenti, e a garantirne, sempre assieme a questi ultimi, il buon uso se digitali e il buon funzionamento se analogici, oltre a dover fare buon uso rispettivamente delle carte del conducente e dei fogli di registrazione, ma anche ad organizzare l'attività dei conducenti in modo che essi possano rispettare le disposizioni del Regolamento (UE) n. 165/2014.

La regolamentazione europea dei tempi di guida e dell'orario di lavoro dei conducenti si fonda, in gran parte, sull'utilizzo dell'apparecchio cronotachigrafo, uno strumento di controllo finalizzato a rilevare, registrare e memorizzare l'attività dei conducenti, ed a rendere disponibili tali registrazioni in occasione dei controlli – su strada e nei locali delle imprese – ad opera delle autorità preposte (agenti di polizia stradale e ispettori del lavoro) [1].

Può comprendersi, dunque, l'importanza...

  • [1] Dal 31 dicembre 2024, nell'ambito dei controlli su strada, sono raddoppiati – da 28 a 56 giorni – i giorni da esibire ai funzionari addetti ai controlli su strada, dei fogli di registrazione, dei tabulati e delle registrazioni manuali, per i tachigrafi analogici e digitali, nonché delle indicazioni contenute nel Registro di servizio. Cfr. C. Infriccioli – F. Paesani, Autotrasporto, le novità dal 31 dicembre 2024, GL n. 42/2024, 22 ss.

  • [2] In materia di alterazione del tachigrafo digitale, cfr. C. Infriccioli – F. Paesani, Tachigrafo digitale tra nuove regole e vecchi problemi, GL n. 20/2018, 35 ss. Con particolare riguardo allo specifico tema della manomissione del cronotachigrafo, sia invece consentito il richiamo a F. Paesani – C. Infriccioli, Manomissione del cronotachigrafo tra illecito penale e amministrativo, GL n. 9/2024, 29 ss. In tal senso, anche la più recente Sentenza n. 40 del 2/1/2025, della Sezione II, della Cassazione Penale.

  • [3] Seguendo un orientamento consolidato in tal senso. Cfr. Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 12244 del 20/8/2023 (in materia di tachigrafo alterato e culpa in vigilando), Cass. Civ. Sez. II, Ordinanza n. 7397 del 14/3/2023 (in materia di responsabilità dell'impresa per tachigrafo non funzionante), Cass. Civ. Sez. II, Ordinanza n. 10327 del 29/5/2020 (in materia di responsabilità dell'impresa e del conducente), Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 21000 del 29/10/2004 (in materia di tachigrafo alterato e responsabilità solidate del datore di lavoro).

  • [4] In materia di duplice responsabilità dell'impresa, per fatto proprio e in via solidale con il conducente, cfr. Cass. Civ. Sez. II, Ordinanza n. 22896 del 26/9/2018 e Cass. Civ. Sez. II, Sentenza n. 13364 del 11/9/2003.

  • [5] L'importo della sanzione, a seguito di successivi aggiornamenti, attualmente è pari a una somma da € 866 a € 3.464.