ApprofondimentoPrevidenza

Rendita vitalizia per contributi omessi e caduti in prescrizione: istruzioni Inps

di Silvano Imbriaci

N. 8

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Il Collegato Lavoro e le disposizioni applicative dell'Inps portano alla ribalta il tema della costituzione di rendita vitalizia per i contributi omessi e caduti in prescrizione, ai sensi dell'art. 13 della legge 1338/1962

L'art. 13, legge 1338/1962: una norma elastica

L'art. 13 della legge 1338/1962 descrive uno dei meccanismi che consentono ai lavoratori di neutralizzare, almeno in via di principio, il danno pensionistico derivante dal mancato versamento di contribuzione da parte del datore di lavoro, o comunque del soggetto obbligato, quando non sia più possibile adempiere a tale obbligo per essere la contribuzione dovuta irrimediabilmente prescritta (come è noto, il regime pubblicistico della prescrizione in materia contributiva impedisce agli enti previdenziali...

  • [1] Cfr. Corte Cost. 15/1995 e INPS, circ. 101/2010.

  • [2] Si veda ex multis Corte di Cassazione, Sez. Lav., 13202/2019 e 13423/2019; cfr. anche INPS, circ. 78/2019.

  • [3] "Il diritto del lavoratore alla costituzione, a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui all'art. 13, della l. n. 1338 del 1962, per effetto del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali, è soggetto al termine ordinario di prescrizione, decorrente dalla data di prescrizione del credito contributivo dell'INPS, senza che rilevi la conoscenza o meno, da parte del lavoratore, della omissione contributiva" (Corte di Cassazione, Sez. U, 21302/2017).

  • [4] Il termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria è variato nel corso del tempo: dagli originari 5 anni stabiliti dall'art. 55, R.D.L. 1827/1935, si è passati ai 10 anni di cui all'art. 41, L. 153/1969, prorogati per effetto della sospensione ex lege sancita dall'art. 2, c. 19, D.L. 463/1983 (L. 638/1983), per tornare a essere nuovamente di 5 anni con l'art. 3, c. 9, L. 335/1995, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. Ai fini del computo del termine finale assumono rilevanza anche i diversi provvedimenti normativi intervenuti nel corso degli anni in ordine alla sospensione dei termini di prescrizione per il pagamento dei contributi connessi a eventi straordinari di carattere generale o territorialmente delimitati (a titolo esemplificativo, alluvioni, terremoti, calamità, emergenza sanitaria da COVID-19, ecc.).

  • [5] Il diritto di cui ai commi primo e quinto dell'articolo 13 potrebbe risultare prescritto solo in parte (infatti, la prescrizione del diritto di chiedere la rendita vitalizia decorre dalla data di prescrizione di ciascun contributo oggetto di istanza). In tale circostanza, pertanto, l'istanza deve essere considerata inoltrata in parte ai sensi del comma quinto e in parte ai sensi del comma settimo.

  • [6] Oltre che alle domande e ai ricorsi inoltrati a decorrere dall'entrata in vigore della legge 203/2024, le indicazioni fornite con la circolare trovano applicazione anche a tutte le domande di rendita vitalizia e ai ricorsi inoltrati prima dell'entrata in vigore della medesima legge 203/2024 che risultino giacenti e non ancora definiti.