Aziende in crisi o in riorganizzazione, altre 52 settimane di Cigs nel biennio 2022-2023
L'impossibilità di ricorrere alla Cigs, per talune tipologie di datori di lavoro, fa scattare la copertura per ulteriori 52 settimane di trattamento straordinario di integrazione salariale da fruire nell' arco temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. Lo prevede il comma 11 ter dell'articolo 44, del decreto legislativo 148/2015. Con il messaggio 1459/2022 diffuso ieri, l'Inps detta le regole che dovranno seguire le aziende beneficiarie.
Nel documento l'Istituto, ricorda che il ministero del Lavoro nella circolare 6/22 ha fornito un'interpretazione estensiva della disposizione normativa, chiarendo che non è solo il superamento dei limiti di fruizione a rendere impossibile l'ulteriore accesso alla cassa, ma vi rientrano anche tutte le situazioni oggettive che, di fatto, bloccano il ricorso allo strumento di sostegno al reddito.
Ricordiamo che i datori di lavoro ammessi al nuovo periodo di Cigs sono quelli che, nel semestre precedente, hanno occupato mediamente più di 15 dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali. Inoltre, vi rientrano anche le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, i partiti e i movimenti politici.
Nel messaggio l'Inps illustra le modalità di accesso alla cassa, fornendo le istruzioni per la redazione del flusso UniEmens per i casi di anticipo da parte dell'impresa e il conseguente recupero a conguaglio e, nel contempo, l'Istituto adegua le procedure per il pagamento diretto. Trattandosi di Cigs, sarà il Ministero a concedere le autorizzazioni che poggiano su un budget di 300 milioni per il biennio interessato. Il trattamento in rassegna è in deroga ai limiti previsti dagli articolo 4 e 22 del Dlgs 148/2015.