Contenzioso

Blocco della perequazione automatica e trattamenti pensionistici integrativi

di Silvano Imbriaci

Nella controversia che ha dato origine a questa pronuncia della Corte di cassazione, 15 marzo 2019, n. 7465, si discute sull'applicabilità ai trattamenti pensionistici integrativi (non obbligatori) dei meccanismi di aumento e di blocco della perequazione automatica.

L'art. 59 della legge n. 449/1997 (quarto comma) ha esteso, a decorrere dal 1 ° gennaio 1998, a tutte le prestazioni pensionistiche, ivi comprese quelle integrative, il meccanismo di perequazione di cui al Dlgs n. 503 del 1992, art. 11, dettando, contemporaneamente, tuttavia, al comma 13 una normativa (temporanea) di sospensione e di restrizione della perequazione automatica con riferimento ai soli trattamenti pensionistici dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle forme sostitutive od esclusive.

Nello stabilire l'ambito dei limiti applicativi della perequazione automatica, la giurisprudenza della Cassazione ha da sempre affermato che i meccanismi perequativi trovano applicazione anche nei confronti dei regimi aziendali integrativi, dal momento che la normativa indicata si riferisce alle prestazioni pensionistiche previste dallo stesso art. 59, comma 3, disposizione che espressamente ricomprende le prestazioni pensionistiche complementari di cui ai decreti legislativi n. 563 del 1996, n. 124 del 1993 e n. 357 del 1990.

Lo scopo perseguito dal legislatore è infatti quello di una completa armonizzazione tra i regimi previdenziali complementari preesistenti con quelli di nuova costituzione (cfr. Cass. n. 6804/2002). Diversa soluzione vale invece per la fattispecie regolata dal successivo comma 13, che esclude la perequazione automatica a seconda dell'ammontare del trattamento pensionistico.

Secondo la Cassazione, la sospensione della perequazione automatica non può che riguardare solo i trattamenti previdenziali obbligatori e non può applicarsi alla pensione integrativa del fondo aziendale, che ha natura retributiva e non previdenziale. Conseguentemente, secondo questa giurisprudenza, con riferimento ai titolari di pensione costituita dal trattamento previdenziale obbligatorio e da pensione integrativa a carico di apposito Fondo aziendale, l'adeguamento della pensione spettante non si applica sull'intero importo, ma solo sulla quota parte relativa al trattamento integrativo, restando escluso invece l'adeguamento della quota di pensione relativa al trattamento obbligatorio (cfr. Cass. n. 15679/2007). Non rientra tra gli scopi dell'art. 59 cit. l'unificazione generalizzata dei trattamenti pensionistici pubblici e privati: dalle singole norme deve infatti desumersi il distinto campo di applicazione di ognuna. E questo approccio vale anche per la normativa successiva, tanto è vero che l'applicazione espressa della rivalutazione automatica delle pensioni disposta con l'art. 34 della legge n. 448/1998 anche alle pensioni integrative nulla dice in punto di estensione del meccanismo di blocco della perequazione automatica alle stesse forme pensionistiche private.

La Cassazione del 2019 riprende questi argomenti e nega che la previsione di cui alla legge n. 449 del 1997, art. 59, comma 13, ultima parte, possa disciplinare l'applicazione dell'indice di perequazione automatica delle pensioni, secondo le modalità in essa previste, anche nei confronti dei trattamenti erogati da forme pensionistiche integrative del regime generale. Il comma 13 citato ha natura eccezionale e il suo ambito di applicazione lo si desume leggendo la prima parte del comma stesso, che si riferisce espressamente ai soli trattamenti dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive od esclusive.

Occorre comunque segnalare che le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 6928/2018 hanno stabilito, sia pure in materia di divieto di cumulo tra rivalutazione ed interessi, che il trattamento pensionistico erogato dai fondi pensioni integrativi ha natura previdenziale e va escluso che ad esso si applichi il divieto di cumulo previsto dall'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 in quanto corrisposto da datori di lavoro privati, con la conseguenza che ai relativi accessori non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria e nell'ammissione allo stato passivo del fallimento, o della liquidazione coatta amministrativa, del datore di lavoro esso non è assistito da privilegio.

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