Rapporti di lavoro

Bonus carburante esente da contributi se nella soglia dei fringe benefit

Per gli importi aggiuntivi fino a 200 euro il Dl 5/2023 ha introdotto l’imponibilità

di Stefano Sirocchi

Il cambio in corsa delle regole sul bonus carburante rende necessario effettuare ulteriori valutazioni per i datori di lavoro. L’agevolazione introdotta quest’anno dall’articolo 1 del Dl 5/2023 era stata presentata, anche nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, come semplice riproposizione della misura prevista nel 2022 dall’articolo 2 del Dl 21/2022, tanto da condividerne anche il nome.

Tuttavia, in sede di conversione del decreto (legge non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale), il legislatore ha deciso di ridimensionare la portata della disposizione prevedendo la sola defiscalizzazione e non anche la decontribuzione per l’erogazione di buoni carburante. Più precisamente, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è escluso dalla formazione del reddito del lavoratore, ma non anche dall’imponibile contributivo. Resta fermo il limite di 200 euro dell’erogazione di tali buoni, superato il quale tutto quanto l’importo, anche quello sotto soglia, concorre alla formazione di materia imponibile sia ai fini reddituali che contributivi.

La novità, che è chiaramente in deroga al principio di armonizzazione e unificazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali disposto con legge 153/1969, annulla il beneficio per le aziende e lo riduce per i lavoratori (rimanendo la detassazione): in genere, a fronte dell’erogazione di 200 euro di bonus carburante, bisognerà versare tra i 70 e gli 80 euro di oneri previdenziali da versare, compresi quelli a carico del dipendente. Il che, naturalmente, rende l’incentivo molto meno attraente rispetto allo scorso anno e rivaluta il ricorso ad altre forme di welfare aziendale e fringe benefit, eventualmente declinate con le medesime finalità di contrasto all’inflazione e al caro energia.

Per dirigenti e quadri potranno essere analizzati e ripianificati i benefit (auto in uso promiscuo, prestiti, immobili in locazione, uso o comodato) il cui valore è da determinarsi in base a criteri convenzionali (in base all’articolo 51, comma 4, del Tuir) e per tutti gli altri dipendenti potranno essere prese in considerazioni nuove o migliori convenzioni agevolate tra datore di lavoro e soggetti terzi.

Dovrebbe comunque rimanere confermato che possono accedere alla nuova disciplina tutti i datori privati, pertanto, oltre alle aziende, anche i professionisti (a patto che abbiano dipendenti), i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e gli enti pubblici economici. L’erogazione può riguardare rifornimenti di carburante per l’autotrazione (come benzina, gasolio, Gpl e metano) e ricariche per veicoli elettrici, essere anche ad personam e a qualsiasi titolo, e dunque sia volontariamente che in base a un obbligo negoziale; in ogni caso è assicurata la piena deducibilità dal reddito, secondo l’articolo 95 del Tuir, dei relativi costi, se inerenti (i buoni devono essere effettivamente destinati ai dipendenti e riconducibili al rapporto di lavoro).

In aggiunta, resta operativo il generale limite di esenzione - sia fiscale che contributivo - delle erogazioni e compensi in natura fino a 258,23 euro nel periodo di imposta, comprese quelle dell’articolo 51, comma 4, del Tuir. Tale plafond può essere utilizzato anche dai datori di lavoro che hanno offerto i buoni carburante quest’anno nella convinzione di poter beneficiare del medesimo trattamento fiscale e previdenziale dello scorso anno.

Tuttavia, è bene verificare i periodi di riferimento di tutte le cessioni di beni e servizi e bisogna tener conto che i voucher hanno rilevanza reddituale nel momento in cui il titolo di legittimità entra nella disponibilità del lavoratore, non della fruizione del diritto sotteso.

Ma non tutti i documenti di legittimità concorrono ad alimentare il plafond di non imponibilità (ad esempio sono esclusi i buoni pasto) e il computo deve essere preciso, in quanto il superamento della soglia di 258,23 euro annulla completamente l’esenzione, come previsto nell’ultima parte del comma 3 dell’articolo 51.

Infine, i datori che non ritenessero più conveniente il nuovo regime e che tuttavia avessero già provveduto a ordinare un certo quantitativo di buoni, potrebbero decidere di utilizzarli - in luogo del denaro - per i rimborsi chilometrici collegati alle trasferte.

La bussola per gestire i buoni

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