Previdenza

Bonus ai pensionati, l’Inps inserisce i redditi per l’erogazione

Intervento delle sedi in caso di mancata erogazione livello centrale per superamento dei limiti reddituali previsti o per assenza negli archivi delle informazioni necessarie

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di Arturo Rossi

Intervento delle sedi Inps nel caso in cui il bonus non sia stato erogato a livello centrale per superamento dei limiti reddituali previsti, ovvero per assenza negli archivi delle informazioni reddituali necessarie; in questi casi si può provvedere all'inserimento o alla variazione del reddito stesso nella procedura. Lo comunica l'Istituto con il messaggio 1462/2023, sottolineando che il reddito inserito peri bonus indennità decreti aiuti, viene utilizzato solo ed esclusivamente per l'erogazione di tali benefici.
Viene ricordato che, con precedenti interventi, erano state fornite istruzioni applicative in materia di indennità una tantum previste per i pensionati (150 e 200 euro). Viene fatto presente che per l'elaborazione massiva centralizzata finalizzata all'erogazione in via provvisoria delle indennità sono stati utilizzati i seguenti redditi per individuare il reddito 2021: redditi da Certificazioni Uniche 2022 (periodo d'imposta 2021) emesse dall'Inps; redditi da flussi UniEmens; redditi derivanti da rapporti di collaborazione soggetti all'iscrizione in Gestione separata; redditi inseriti manualmente.
Ora, la procedura "indennità decreti aiuti" è stata implementata per consentire la gestione di entrambi i bonus da parte delle sedi territoriali.
A tale proposito, viene evidenziato che prima dell'intervento le sedi devono acquisire dall'interessato o dalle banche dati disponibili ogni utile informazione comprovante il possesso di un reddito diverso da quello elaborato dalla procedura.
Per il bonus 200 euro, si prevede quale condizione per il riconoscimento dell'indennità il possesso di un «reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro»; il bonus spetta ai titolari di trattamenti pensionistici, assistenziali o di accompagnamento a pensione con decorrenza entro il 1° luglio 2022. Per quanto concerne il bonus 150 euro, si prevede quale condizione per il riconoscimento dell'indennità il possesso di un «reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro»; il bonus spetta ai titolari di trattamenti pensionistici, assistenziali o di accompagnamento a pensione con decorrenza entro il 1° ottobre 2022.
Si considerano tutti i redditi assoggettabili a Irpef e imposte sostitutive (come, ad esempio, i redditi da locazione assoggettati alla cosiddetta "cedolare secca") con la sola eccezione dei redditi esenti da Irpef (pensioni di guerra, rendite Inail, pensioni/indennità degli invalidi civili, pensione non riversibile ai sordi e relativa indennità, pensione non riversibile ai ciechi e relativa indennità, trattamenti di famiglia, eccetera) e del reddito della casa di abitazione. Sono esclusi dalla valutazione anche gli arretrati soggetti a tassazione separata (ad esempio, trattamento di fine rapporto, buonuscita, arretrati da lavoro riferiti ad anni precedenti).
L'inserimento manuale dei redditi deve essere limitato ai casi in cui non sia possibile gestire altrimenti la posizione a causa di dati reddituali quali, ad esempio, quelli relativi a: prestazioni temporanee già presenti nella Certificazione unica emessa dall'Istituto; UniEmens con contribuzione correlata relativa a prestazioni di esodo decorrenti nell'anno 2021; redditi UniEmens discordanti rispetto alla Certificazione unica rilasciata dal datore di lavoro.
Il pagamento viene effettuato con disposizione dedicata, in maniera disgiunta dal pagamento della prestazione pensionistica, assistenziale o di accompagnamento a pensione; lo scarto per i titolari di pensioni ai superstiti assoggettati alla trattenuta per incumulabilità di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 335/1995, può essere superato solo a seguito dell'inserimento manuale dei redditi.
È in corso di rilascio l'implementazione dell'applicazione per consentire alle sedi l'inserimento della rinuncia alle indennità una tantum pervenute da parte del cittadino; la rinuncia può essere inserita anche nel caso in cui i benefici siano già stati erogati.

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