Rapporti di lavoro

Calcolo dell'indennità Inps per congedo biennale assistenza disabile

Il dipendente prende per tutto il mese di maggio 2023 il congedo biennale per la assistenza della moglie disabile. Nel calcolo della indennità Inps vanno inclusi ratei delle mensilità aggiuntive? Come si calcola la indennità Inps di maggio (il dipendente è per tutto il mese in congedo biennale)? La retribuzione del mese precedente all'evento è di 2000 euro (ad aprile il dipendente ha sempre lavorato), il ccnl prevede 13 mensilità (la tredicesima è di 2000 euro).

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di Roberto Vinciarelli

Il comma 5-ter, inserito dall'articolo 4 D.Lgs. 119/2011, dispone che durante il periodo di congedo biennale assistenza disabili, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione entro un determinato tetto, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. Il periodo di congedo, infine, non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto (comma 5-quinquies).
L'indennità deve essere calcolata facendo riferimento all'ultima retribuzione percepita dal lavoratore in congedo, avuto riguardo alle sole voci «fisse e continuative». Il comma 5-quinquies dello stesso articolo 42, prevede espressamente che il periodo di cui al comma 5 «non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto».
La circolare che regolamenta il calcolo della indennità Inps relativa al congedo biennale assistenza disabili è la circolare 14/2007, antecedente alle modifiche apportate all'articolo 42, comma 5 ter, da D.lgs. 119/2011, articolo 4, comma 1, lettera b). La circolare afferma l'incidenza nel calcolo della indennità Inps delle mensilità aggiuntive.
Nel caso del quesito l'indennità relativa a maggio 2023 sarebbe determinata in questo modo attenendoci alla circolare menzionata:
2000 (imponibile di aprile ovvero del mese precedente al mese di congedo) + 2000/12 (= 166,66 stessa risultato 8,33% su 2000/incidenza della tredicesima sulla indennità) = 2000 + 166,66 = 2166,6;
2166,6 x 12 = 25999,2 (importo indennità annua/nei limiti della indennità annua massima di 40366,16-vedi box );
25999,2/365 giorni (anno non bisestile) = 71,23 (importo giornaliero della indennità);
71,23 x 31 (numero giorni calendario di maggio) = 2208,13 (indennità di maggio)

Durante il congedo biennale non maturano ferie/13 /retribuzione utile TFR.
La posizione dell'istituto è stata recentemente criticata dal tribunale di Roma (sentenza 5313/2022 del 6 giugno) il quale ha affermato che nella nozione di voci fisse e continuative della retribuzione del mese precedente non sono ricomprese le mensilità aggiuntive (vedi tredicesima del quesito).
Il lavoratore che usufruisce del congedo straordinario per assistere il familiare convivente con handicap in situazione di gravità ha diritto, secondo il comma 5 ter dell'articolo 42 del D.lgs. 151/2001, «a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento».
Ad avviso del Tribunale di Roma in questa definizione non sono ricomprese la tredicesima e quattordicesima mensilità, che al pari delle voci variabili della retribuzione devono ritenersi escluse dal computo ai fini dell'indennità per congedo straordinario.
Il Tribunale osserva, da una parte, che la circolare 14/2007 dell'Inps è temporalmente antecedente alle modifiche apportate al D.Lgs. 151/01 ad opera del D.Lgs. 119/2011 (articolo 4 comma 1 lettera b), che riscrive l'articolo 42 comma 5 ter; dall'atra che l'articolo 42 comma 5 quinquies del TU afferma la non maturazione della tredicesima al cospetto dell'evento congedo biennale, per cui sarebbe paradossale una non maturazione della tredicesima al cospetto dell'evento ma una inclusione della stessa nel calcolo della indennità Inps.
Il fatto che nella indennità relativa ai 3 giorni dell'articolo 33, comma 3 della legge 104/92 siano compresi i ratei delle mensilità aggiuntive, non depone a favore della inclusione degli stessi ratei nel calcolo della indennità ex articolo 42, comma 5 essendo istituti diversi e con regolamentazioni diverse anche a livello di calcolo della indennità.
Ad oggi rispondendo al caso del quesito è opportuno per i gestori del personale attenersi ai dettami amministrativi della circolare 14/2007 Inps nella speranza che Inps con altro atto di prassi commenti il nuovo articolo 42, comma 5 ter dopo le modifiche del D.Lgs. 119/2011.

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