Contrattazione

Cancellata l’estensione automatica del contratto per il periodo di sospensione

di Giampiero Falasca

Cancellata la proroga automatica obbligatoria dei rapporti a termine e di somministrazione (ma anche di quello di apprendistato), prevista dall’articolo 93, comma 1 bis, del Dl 34/2020. Tale norma aveva generato forte sconcerto tra le imprese, in quanto aveva (e ha avuto) un impatto eccessivamente vincolante, determinando la prosecuzione coatta di contratti in procinto di terminare, per un periodo di durata pari a quello di eventuale collocazione in cassa integrazione dei lavoratori flessibili.

Un vincolo del genere poteva presentare anche problemi di costituzionalità e, quindi, la sua eliminazione risulta opportuna. Il Governo ha il merito di avere ascoltato le lamentele delle imprese e degli operatori.

Con la cancellazione della norma, dal giorno di pubblicazione del decreto Agosto viene meno qualsiasi obbligo di proroga dei rapporti, e si pone un solo problema: quale disciplina applicare dalla data di entrata in vigore della regola oggi cancellata sino al giorno della sua abrogazione?

La cancellazione della norma non sembra avere efficacia retroattiva e, quindi, per questo breve periodo i rapporti arrivati a scadenza dovrebbero restare soggetti all’obbligo di proroga. Le imprese che hanno già disposto la proroga di tali contratti dovranno, in coerenza con le intese siglate, continuare ad applicarli fino alla nuova scadenza. Meno scontato l’esito dei contratti che, in un eccesso di zelo, dovessero essere stati già prorogati anche se avrebbero avuto una scadenza successiva all’entrata in vigore della norma abrogativa. Di norma, se le imprese hanno comunicato la volontà di prolungare il rapporto come forma di adempimento di un obbligo legale, la cancellazione della norma potrebbe consentire loro di fare marcia indietro, revocando la proposta formulata al dipendente. Meno semplice sarebbe la soluzione qualora la proposta di proroga fosse stata già accettata e sottoscritta dal lavoratore. Una situazione sicuramente poco ricorrente, ma che richiederà cautela e buon senso da parte di tutti gli attori.

Come accennato, l’abrogazione riguarda anche i rapporti di apprendistato (per i quali si torna alla regola ordinaria che consente la proroga della forma professionalizzante a certe condizioni) e i contratti a termine stipulati a scopo di somministrazione, che seguono le regole generali appena descritti e, quindi, tornarono a essere prorogabili solo quando lo vogliono le parti, senza obblighi legali.

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