ApprofondimentoRapporti di lavoro

Caregiver, sì al trasferimento per incompatibilità ambientale al lavoro

di Domenico Tambasco

N. 12

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Legittimo il trasferimento per incompatibilità ambientale del caregiver in presenza di conflittualità sul luogo di lavoro

Massima

  • Rapporto di lavoro – Trasferimento del caregiver – Divieto – Deroga al divieto

    Il divieto di trasferimento del caregiver, previsto dall'art. 33, comma 5, L. 104/1992, ha una portata più ampia rispetto a quello dell'art. 2103 c.c., poiché riguarda qualsiasi cambiamento definitivo del luogo geografico di lavoro, anche all'interno della stessa unità produttiva, se questa comprende più uffici dislocati in luoghi diversi. Tale divieto non costituisce un diritto assoluto: sebbene non possa essere limitato per ordinarie esigenze tecnico-produttive dell'azienda, può comunque essere derogato in presenza di obiettive e comprovate situazioni di fatto diverse dalle ordinarie esigenze di assetto organizzativo, come l'incompatibilità ambientale.

  • Rapporto di lavoro – Trasferimento del caregiver – Legittimità - Sussiste

    È legittimo il trasferimento per incompatibilità ambientale del caregiver quando il cambiamento di sede si renda oggettivamente necessario per prevenire o eliminare i fattori di rischio derivanti da situazioni di conflittualità lavorativa, ai sensi dell'art. 2087 c.c., al fine di tutelare sia la dipendente che i colleghi. Tale misura organizzativa deve risultare, in concreto, ragionevole ed equilibrata, contemperando l'esigenza di ridurre al minimo l'impatto sull'organizzazione aziendale e arrecando alla lavoratrice il minor pregiudizio possibile.

Una recente pronuncia del Tribunale di Milano (sez. lav., 10 febbraio 2025, n. 581), ha riconosciuto la legittimità del trasferimento per incompatibilità ambientale di una caregiver in presenza di conflittualità sul posto di lavoro. La questione verte sull'applicazione dell'art. 33, comma 5, della L. 104/1992, che vieta il trasferimento del lavoratore caregiver senza il suo consenso, salvo oggettive e comprovate situazioni diverse dalle ordinarie esigenze di assetto organizzativo. La decisione sottolinea...