Ccnl Autostrade: accordo in materia di smart working
È stato sottoscritto in data 3 novembre 2021 – tra Autostrade per l'Italia S.p.A., Filt-cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità - l'accordo per la regolamentazione dello smart-working.
L'accordo, che ha natura sperimentale, avrà validità fino al 31 dicembre 2021, fatte salve eventuali proroghe dipendenti anche dall'eventuali prosecuzione dello stato di emergenza.
Con questo accordo le parti condividono la necessità di una equilibrata alternanza tra lavoro in presenza e lavoro da remoto, al fine di coniugare le esigenze produttive dell'Azienda con quelle di bilanciamento tra tempi di vita e di lavoro, nonché di recupero della socialità dei lavoratori.
Luoghi di svolgimento della prestazione di lavoro da remoto
Le Parti condividono il principio del "working from everywhere", in base al quale, per le giornate di lavoro da remoto, il lavoratore ha diritto di scegliere autonomamente il luogo in cui svolgere la prestazione lavorativa.
Il lavoratore avrà inoltre la facoltà, nelle giornate di lavoro da remoto, di recarsi in sede, previa richiesta da inviare con un preavviso di almeno 48 ore.
L'azienda avrà la facoltà di convocare anche i lavoratori che dovrebbero svolgere la prestazione da remoto per sessioni di team working da svolgere in presenza, in locali idonei a garantire il distanziamento ed il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e con un preavviso di 48 ore. In tal caso il rientro non comporterà il dritto al recupero delle giornate di lavoro agile non fruite.
Tempi di svolgimento della prestazione di lavoro da remoto
In coerenza con quanto previsto dall'art. 18 della Legge n. 81 del 2017, e ad eccezione delle attività individuate dall'Azienda che richiedono il rispetto di un orario di svolgimento della prestazione, la prestazione lavorativa, ferme rimanendo le norme di legge e di contratto relative all'orario di lavoro giornaliero, da remoto viene svolta senza precisi vincoli di orario.
Ferme le esigenze di coordinamento con gli interessi tecnici, organizzativi e produttivi dell'Azienda, nonché la necessaria connessione agli strumenti di svolgimento della prestazione e la reattività nel loro utilizzo, il lavoratore adibito al lavoro agile può scegliere in quali orari svolgere la propria prestazione lavorativa.
Diritto alla disconnessione
È riconosciuto a ciascun lavoratore un diritto individuale alla disconnessione per 4 ore giornaliere (comprensive della pausa pranzo di almeno trenta minuti collocata nella fascia oraria 12:00 - 14:30), non cumulabili in giornate diverse, e ferma restando la facoltà per il responsabile di anticipare o differire la fruizione, integrale o parziale, delle ore giornaliere di disconnessione, dando un preavviso di 48 ore.
Nella fascia oraria che va dalle 20.00 alle 8.00 del giorno successivo l'azienda non potrà in alcun modo chiedere alla lavoratrice e al lavoratore di collegarsi, fatte salve eventuali situazioni emergenziali o eventuali regimi di reperibilità.
Ove ricorrano esigenze familiari, il lavoratore potrà comunicare, in questo caso anche verbalmente e con un preavviso di 24 ore, le modifiche orarie di esercizio del diritto alla disconnessione, che potranno essere non autorizzate solo per esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'Azienda.
Inclusione e genitorialità
L'Azienda avrà cura di facilitare l'accesso al nuovo modello ai lavoratori in condizioni di particolare necessità.
A titolo di esempio, potranno rientrare in tale facilitazione:
- i genitori di bambini di età inferiore a 3 anni;
- i dipendenti portatori di handicap in situazione di gravità;
- i dipendenti che assistono portatori di handicap in situazione di gravità;
- la famiglia monogenitoriale.
Stante le disposizioni di legge in materia, i lavoratori definiti "fragili" e quelli portatori di handicap in situazione di gravità per tutto il periodo emergenziale continueranno a svolgere l'attività in smart working per tutti i giorni della settimana.