La Corte di Cassazione ribadisce che la durata minima triennale degli incarichi dirigenziali prevista dall'art. 19, comma 2, D.Lgs. 165/2001 si applica esclusivamente ai dirigenti di ruolo e non si estende agli incarichi conferiti ai sensi del comma 6 della medesima disposizione, destinati a soggetti esterni alla P.A. La pronuncia valorizza il dato letterale e la natura eccezionale e temporanea di tali incarichi, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui per essi rileva unicamente il limite massimo, lasciando alla contrattazione individuale la determinazione della durata effettiva
Massima
Amministrazioni pubbliche – incarichi dirigenziali – dirigenti di ruolo – durata triennale minima – applicabilità – sussiste – dirigenti non di ruolo – durata massima – previsione - sussiste
In tema di incarichi dirigenziali presso le amministrazioni pubbliche, la durata minima triennale prevista dall'art. 19, co. 2, D.Lgs. n. 165 del 2001 per i dirigenti di ruolo, non può essere applicata agli incarichi conferiti ai sensi del co. 6 dello stesso articolo, che riguardano dirigenti non di ruolo. Per tali incarichi, il legislatore ha previsto esclusivamente una durata massima, lasciando alla discrezionalità contrattuale delle parti la determinazione della durata effettiva. La natura eccezionale e temporanea di questi incarichi esplicitamente non richiede l'adozione di un termine minimo, in quanto finalizzata a coprire specifiche esigenze connesse alla mancata disponibilità di figure dirigenziali di ruolo e alle particolari competenze dei soggetti esterni alla P.A.
Con pronuncia conforme a quella espressa dal Tribunale di Reggio Calabria, competente quale giudice di prime cure, la Corte Territoriale della medesima città confermava il rigetto della domanda con la quale un ex funzionario regionale, affidatario di un incarico di natura dirigenziale (ex art. 19, co. 6, D.Lgs. 165/2001), aveva chiesto di accertare che anche a detto incarico si applicasse la previsione circa la durata minima di tre anni, stabilita dal comma 2 della stessa norma di legge, con conseguente...