Ammortizzatori

Cig emergenziale per chi non può andare in azienda

Fino a quindici giorni di ammortizzatore a fronte di situazioni documentate. Possibile passare dalla Cig per Eone a quella del decreto Alluvioni

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di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Si avvicina la data (15 giugno) a partire dalla quale i datori di lavoro potranno richiedere il nuovo ammortizzatore unico, illustrato dall’Inps nella circolare 53/2023 (si veda Nt plus lavoro di ieri), che il Governo ha introdotto a tutela di aziende e lavoratori del settore privato che operano, risiedono o sono domiciliati nei territori colpiti dai gravi eventi meteorologici di maggio scorso.

La nuova misura di sostegno soggiace a due limiti: uno quantitativo e un altro temporale. Riguardo al primo, va ricordato che l’aiuto, nelle ipotesi di impossibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa, può essere richiesto al massimo per 90 giornate, che si riducono a 15 nei casi in cui il lavoratore, residente o domiciliato al 1° maggio in uno dei terrori alluvionati, si trovi nell’impossibilità a recarsi sul posto di lavoro mentre l’attività non è sospesa. A questo proposito ricordiamo che la tutela è riconosciuta a prescindere dalla circostanza che l’impresa abbia sede operativa all’interno o al di fuori dei territori alluvionati.

La seconda limitazione è di ordine temporale, in quanto l’ammortizzatore unico, nel numero di giornate massime sopra descritto, può essere richiesto esclusivamente per periodi che si collocano dal 1° maggio al 31 agosto 2023.

Appare, inoltre, interessante l’apertura dell’Inps riguardante le aziende che, prima della pubblicazione del Dl 61/2023, hanno fatto ricorso agli ammortizzatori ordinari (Cigo, assegno di integrazione salariale del Fis o dei fondi di solidarietà bilaterali, Cisoa) per “evento oggettivamente non evitabile” (Eone) e che adesso vogliono avvalersi della nuova misura. L’istituto di previdenza ammette la possibilità di richiedere l’annullamento della domanda originaria e, parallelamente, inviare il file .csv contenente i dati utili a proporre istanza per l’ammortizzatore unico. A tale proposito, può essere utile osservare che l’ammortizzatore ordinario garantisce anche l’assegno nucleo familiare, ove spettante, mentre per la nuova misura di sostegno è prevista la sola contribuzione figurativa ma senza l’Anf.

La particolarità di questo intervento a sostegno del reddito è data dal fatto che l’accesso all’aiuto si può richiedere anche per l’impedimento oggettivo del dipendente a recarsi al lavoro. Lo stesso decreto, all’articolo 7, ne individua le casistiche. Si prevede, infatti, che l’impossibilità sia collegata a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all’evento straordinario emergenziale, all’interruzione o all’impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero al blocco dei mezzi di trasporto, oppure all’inagibilità dell’abitazione di residenza o domicilio. Costituiscono un valido motivo anche le condizioni di salute di familiari conviventi e tutti gli altri avvenimenti che hanno richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro. Evidentemente, ogni situazione impeditiva deve essere ricollegabile all’evento straordinario ed emergenziale. Sul punto la norma stabilisce che le condizioni ostative siano validamente documentate.

Ne deriva, pertanto, che al di là della presenza di documenti formali emessi dalle autorità competenti locali o nazionali, alcune delle situazioni descritte devono essere necessariamente autocertificate dal dipendente in una dichiarazione di responsabilità che il datore di lavoro ha l’obbligo di far sottoscrivere e che deve tenere agli atti quale documento giustificativo della richiesta dell’ammortizzatore sociale unico.

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