Previdenza

Cig senza crisi del committente per gli appalti di mense e pulizie

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di Enzo De Fusco

A partire dal 1° gennaio 2022, le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e di pulizia, nel caso di riduzione o sospensione dell’attività, possono avvalersi dei normali trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria, a prescindere dalla contrazione dell’attività del committente, diversamente da quanto richiesto in passato.

Le aziende editoriali possono accedere al nuovo accordo di transizione e alla cassa integrazione speciale prevista per 52 settimane fino al 2023, ma per il prepensionamento di poligrafici e giornalisti è necessario attivare l’ordinario strumento di cassa integrazione del settore previsto dall’articolo 25 bis del decreto legislativo 148/2015.

Sono questi due ulteriori chiarimenti presente nella circolare 6/2022 con cui la direzione generale ammortizzatori sociali del ministero del Lavoro ha fatto il punto su una serie di aspetti emersi in questa fase di prima applicazione della riforma degli ammortizzatori sociali.

Si stacca il cordone ombelicale tra i committenti e le imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e di pulizia in quanto il settore, dal 1° gennaio di quest’anno, accede agli strumenti di integrazione salariale nel rispetto delle condizioni previste per la generalità delle imprese. Peraltro, questo chiarimento vale anche per altri settori nevralgici del nostro paese come quello, ad esempio, dei call center per il quale il legislatore nella legge di Bilancio 2022 ha previsto uno stanziamento specifico di 20 milioni di euro per accedere ad una cassa speciale di settore. Stanziamento però che non sarà utilizzabile dal momento che anche ai call center da gennaio accederanno alle ordinarie regole.

Sullo stesso solco agisce il chiarimento del ministero del Lavoro sul settore editoria disciplinato dall’articolo 25 bis del Dlgs 148/2015. Secondo la circolare 6/2022, questo impianto normativo è rimasto invariato, e dunque vigente, anche dopo il riordino a opera della legge di Bilancio 2022 e del decreto legge Sostegni ter.

Si ricorda che con il decreto interministeriale 100495 del 23 novembre 2017 sono state individuate le modalità per l’applicazione dell’articolo 25 bis che, in particolare, disciplina i criteri per il riconoscimento dei diversi interventi di Cigs in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e le agenzie di stampa a diffusione nazionale individuate dall’articolo 27, secondo comma, della legge 416/1981. Successivamente, sono state pubblicate le circolari 21/2017 e 5/2018, che hanno impartito le modalità applicative e i chiarimenti relativi al computo della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale.

Il comma 3 dell’articolo 25 bis prevede che l’intervento di integrazione salariale straordinario può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa sia determinata dall’approvazione di un programma di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi ovvero per crisi aziendale, compresa la cessazione dell’impresa o di un ramo della stessa, anche in costanza di fallimento. Le imprese del settore possono accedere inoltre al contratto di solidarietà.

Sul punto la circolare spiega che se, da un lato, le aziende del settore editoriale possono fare ricorso all’accordo di transizione in esito a un programma di riorganizzazione in presenza di crisi o di crisi aziendale, e alla misura straordinaria e transitoria che prevede ulteriori 52 settimane nel biennio 2022/2023, dall’altro lato, i lavoratori poligrafici e i giornalisti professionisti iscritti all’Inpgi possono accedere alla misura del prepensionamento unicamente nel corso di utilizzo «dei trattamenti di cui all’articolo 25 bis del Dlgs 148/2015, comma 3, lettere a) e b) per i lavoratori poligrafici, e lettera a) per i giornalisti».

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