Circolare 24 Lavoro - I permessi disabili dopo l'emanazione del Dlgs 105/2023
Con l'emanazione del Dlgs 105 del 30 giugno 2022 sono state apportate diverse modifiche con decorrenza 13 agosto 2022, anche al regime dei permessi e congedi nei confronti dei lavoratori che prestano assistenza ai disabili e alle relative procedure. In particolare:
- è stato modificato l'articolo 33 della legge 104 del 5 febbraio 1992, eliminando il principio del "referente unico dell'assistenza" con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal medesimo articolo al comma 3; oltre ai genitori, i permessi pari a 3 giornate mensili indennizzate per assistere un disabile grave, possono essere fruiti in alternativa da più familiari aventi diritto;
- è stato innovato il comma 5 dell'articolo 34 del Dlgs 151 del 26 marzo 2001, in materia di congedo parentale ordinario e di prolungamento del congedo parentale; i 3 giorni di permesso, oppure il prolungamento del congedo parentale o le 2 ore giornaliere, per assistere figli disabili, sono alternativi tra loro e non fruibili nello stesso mese per assistere lo stesso figlio disabile grave;
- è stato modificato il comma 5 dell'articolo 42 del Dlgs 151 del 26 marzo 2001, introducendo il "convivente di fatto", di cui all'articolo 1, comma 36, alla legge 76 del 20 maggio 2016, tra i soggetti individuati in via prioritaria ai fini della concessione del congedo straordinario; il diritto di richiedere prioritariamente il congedo straordinario retribuito per assistere un disabile in condizione di gravità, spetta oltre ai coniugi, anche alle persone unite civilmente e ai conviventi di fatto.