Previdenza

Come chiedere la Cigo per sospensioni del lavoro legate al caldo

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di Massimiliano Arlati e Luca Barbieri

Con un comunicato congiunto del 26 luglio 2022 - al quale l’Inps ha dato seguito con il messaggio 28 luglio 2022, n. 2999 -, Inps e Inail hanno nuovamente reso precisazioni circa il rischio che le temperature elevate possano rappresentare per la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. In particolare, sul piano amministrativo e procedurale, l’Inps ha offerto indicazioni riguardo alla domanda per il riconoscimento del trattamento ordinario d’integrazione salariale a beneficio dei lavoratori interessati da un provvedimento datoriale di

- sospensione dell'attività o

- riduzione dell'orario di lavoro adottato a causa dell'elevata temperatura

confermando le istruzioni per la presentazione dell'istanza già rese con circolare 2016, n. 139 e con messaggio 3 maggio 2017, n. 1856.

Come noto, la temperatura si intende elevata quando sia superato il limite di 35° centigradi. Con riferimento a particolari attività di lavoro (trattasi, ad esempio, di fasi lavorative svolte in luoghi che non possono essere protetti dal sole o che non è possibile siano eseguite con un elevato calore), il trattamento ordinario d'integrazione salariale può essere riconosciuto anche quando la temperatura rilevata sia inferiore o pari a 35° centigradi, purché risulti superiore a detto limite la temperatura ‘percepita', rilevabile anch'essa dai bollettini metereologici, predisposti combinando la temperatura con il tasso di umidità.

Di seguito sono indicate le particolarità di maggior rilievo che caratterizzano la domanda di Cigo, da presentare entro il mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di sospensione dell'attività o di riduzione dell'orario di lavoro a motivo dell'elevata temperatura.

Quadro B: Indicare se l'attività lavorativa è condotta al coperto o allo scoperto (tale indicazione deve essere opportunamente raccordata con la relazione tecnica)

Quadro C: Collocazione temporale del periodo di sospensione o riduzione (possono essere indicati solo periodi già trascorsi alla data di presentazione della domanda)

Quadro H: È indicato l'evento meteorologico - ‘Temperature elevate' - che ha determinato la sospensione dell'attività o di riduzione dell'orario di lavoro

Allegati: Mediante la relazione tecnica il legale rappresentante:

- illustra l'attività aziendale e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento, nonché le conseguenze che l'evento stesso ha determinato;

- specifica a quale evento meteo devono essere ricondotte la sospensione o la riduzione e indica l'orario in concomitanza del quale l'evento ha determinato i propri effetti sull'organizzazione. Diversamente da quanto precisato dall'Istituto con il citato messaggio 3 maggio 2017, n. 1856, nessun dato o documento deve essere allegato con riferimento alla temperatura registrata, essendo tali informazioni già in possesso dell'Istituto;

- allega l'attestazione del Rspp che evidenzia la necessità di adottare un provvedimento di sospensione dell'attività o riduzione dell'orario di lavoro. Il dichiarante può autocertificare di essere in possesso di tale attestazione.Dalla relazione è opportuno emerga in modo inequivocabile che il provvedimento datoriale è adottato per ragioni non imputabili né al datore di lavoro né ai lavoratori.

In ogni caso, l'esito delle valutazioni circa gli elementi più sopra indicati deve essere dedotto nella motivazione del provvedimento autorizzatorio dell'istanza. In carenza delle informazioni necessarie ai fini dell'accoglimento dell'istanza, è avviata la procedura di supplemento istruttorio (art. 11, c. 2 del D.M. 15 aprile 2016, n. 95442).

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l’accoglimento della domanda presentata dal datore di lavoro è subordinata alla circostanza che, avendo rilevato un rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori, la sospensione dell'attività o la riduzione dell'orario di lavoro siano state disposte dal datore di lavoro a tutela della salute e sicurezza (art. 2, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 9 aprile 2008, 81), su indicazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP). Tra le patologie correlate all'esposizione a elevate temperature si annoverano, a mero titolo esemplificativo, i) crampi da calore, ii) dermatiti, iii) squilibri idrominerali e disidratazione che provocano debolezza, palpitazioni e tachicardia nonché cali improvvisi di pressione arteriosa, iv) sincope e v) esaurimento delle capacità di adattamento (stress da calore).

Il provvedimento autorizzatorio dell'Istituto potrebbe essere annullato laddove, a seguito di un accesso ispettivo, l'organismo di vigilanza accertasse la mancata (formale) valutazione del rischio microclimatico dedotto nell'attestazione del RSPP così come nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non sia in possesso di tale attestazione.

I rischi microclimatici devono dunque formare oggetto di una valutazione dei rischi - anche di natura interferenziale (art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) - ai sensi degli artt. 28, c. 1 e 29, c. 1-3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, comportando:1)il ricorso a piattaforme previsionali; 2)l'adozione di apposite misure di contrasto e contenimento del rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori che contemplino, in particolare, l'acclimatazione dei lavoratori - specie quando trattasi di ambienti chiusi -, la (ri)organizzazione dell'orario di lavoro e dei turni di lavoro e la gestione dell'emergenza; 3)l'effettuazione di una specifica attività di formazione dei lavoratori concernente:le strategie di prevenzione e le misure di protezione individuali, evidenziando come talune patologie croniche aumentino la suscettibilità ad elevate temperature (ad esempio, obesità, asma e bronchite cronica, diabete, patologie cardiovascolari e malattie renali);l'abbigliamento;l'orario di lavoro, con particolare riguardo il regime degli intervalli e delle pause di lavoro.

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