Contenzioso

Comporto secco e per sommatoria: la comunicazione di licenziamento

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di Marco Tesoro

In caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto, non può tenersi conto delle assenze non indicate nella lettera di licenziamento, sempre che si tratti di comporto per sommatoria contestato dal lavoratore, essendo esclusa, invece, l'esigenza di una specifica indicazione delle assenze in caso di comporto cosiddetto secco.

Così la Corte di cassazione con la sentenza n. 8628 del 16 marzo 2022.

Il caso trae origine dal licenziamento per superamento del periodo di comporto di una dipendente della Prefettura di Udine, dichiarato illegittimo dal Tribunale, che condannava il Ministero a reintegrare la dipendente.

La sentenza veniva confermata dalla Corte d'appello di Trieste, che confermava il principio secondo il quale se il datore specifica nel provvedimento espulsivo le giornate di assenza del lavoratore, non può più modificarle o successivamente aggiungerne altre.

Nel caso di specie, il periodo indicato dal Ministero per assenza da malattia risultava di 472 giorni complessivi (per sommatoria), ossia inferiore al periodo di comporto limite previsto dalla contrattazione in 484 giorni.

In particolare, nel periodo indicato dal Ministero rientravano 12 giorni di assenza ingiustificata, quindi non rientranti nel computo del comporto: per la Corte territoriale a nulla rilevava la successiva dimostrazione in giudizio che anche tali assenze fossero effettivamente riconducibili alla malattia, perché ciò che rilevava era la «incontrovertibilità/immodificabilità» dei periodi contestati nel provvedimento di espulsione, secondo il principio della immodificabilità dei motivi di recesso.

La Corte di cassazione, investita della questione, ha confermato la pronuncia dalla Corte territoriale.In merito all'inclusione o meno dei 12 giorni contestati, la Corte di legittimità conferma l'accertamento della Corte territoriale per cui tali assenze erano ingiustificate e, dunque, non computabili ai fini del superamento del periodo di comporto.

Gli Ermellini evidenziano che, diversamente da quanto preteso dal Ministero, la Corte territoriale non ha affermato che in caso del superamento del periodo di comporto il datore debba specificare già nella lettera di licenziamento i singoli giorni di malattia presi in considerazione con preclusione della possibilità di una successiva precisazione, ma ha ritenuto che «ove, come nella specie, il datore abbia specificato le assenze prese in considerazione, non è poi possibile modificare o aggiungere ex post i giorni in contestazione (quali giorni di malattia) al periodo di comporto».

E infatti, «in tema di licenziamento per superamento del comporto, il datore di lavoro non deve specificare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, anche sulla base del novellato articolo 2 della legge 604/1966, che impone la comunicazione contestuale dei motivi, fermo restando l'onere di allegare e provare compiutamente in giudizio i fatti costitutivi del potere esercitato; tuttavia, ciò vale per il comporto cosiddetto “secco” (unico ininterrotto periodo di malattia), ove i giorni di assenza sono facilmente calcolabili anche dal lavoratore; invece, nel comporto cosiddetto per sommatoria (plurime e frammentate assenze) occorre una indicazione specifica delle assenze computate, in modo da consentire la difesa al lavoratore».

La pronuncia ribadisce che la regola dell'immodificabilità delle ragioni comunicate come motivo di licenziamento, posta a garanzia del lavoratore che altrimenti vedrebbe frustrata la possibilità di contestare l'atto di recesso, trova piena applicazione anche nel caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto. Di conseguenza, ai fini del superamento del suddetto periodo, non può tenersi conto delle assenze non indicate nella lettera di licenziamento, sempre che il lavoratore abbia contestato il superamento del periodo di comporto e che si tratti di ipotesi di comporto per sommatoria, essendo esclusa, invece, l'esigenza di una specifica indicazione delle giornate di malattia nel caso di assenze continuative.

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