Rapporti di lavoro

Comunicazione preventiva di distacco transnazionale «al più tardi» dal suo inizio

In Gazzetta il Dlgs 27/2023 attuativo della direttiva europea contro il dumping salariale

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di Antonio Carlo Scacco

Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 marzo è stato pubblicato il decreto legislativo 27/2023, adottato sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2021 e attuativo della direttiva Ue 2020/1057 in materia di distacco di conducenti professionisti nel settore del trasporto commerciale su strada. Il provvedimento delegato aggiunge un importante tassello alla lotta contro il cosiddetto dumping salariale che vede contrapposta l’Unione ad alcuni degli Stati membri (massimamente quelli facenti parte del cd. Patto di Visegrad) e ha condotto alla approvazione, nel luglio di tre anni or sono, del cosiddetto Pacchetto Mobilità (del quale la direttiva citata fa parte). Un atto che introduce regole sicuramente più cogenti e chiare rispetto al passato, a fronte di una vera e propria piaga del trasporto trasnazionale (divenuta ormai piuttosto grave se la stessa Commissione ha ritenuto di inviare, nel marzo dello scorso anno, le prime lettere di avvio della procedura di infrazione per rotardato recepimento).

Di notevole interesse, anche per le evidenti ricadute di carattere pratico, è la disposizione che modifica il termine ultimo per l'invio della comunicazione preventiva di distacco in relazione a tutte le prestazioni di servizi transnazionali (quindi non solo quelle relative al trasporto). Il termine passa, dall'originario «entro le ore 24 del giorno antecedente all'inizio del distacco», al più tardi «all'inizio» dello stesso. Per lo specifico settore del trasporto su strada si segnala un primo, corposo capitolo del decreto che interviene sul decreto legislativo 136/2016 (distacco trasnazionale) con la tecnica della novella, introducendo un intero nuovo Capo (il Capo III-bis) dedicato alle "Disposizioni specifiche delle prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada".

Si tratta di disciplina speciale, inerente, come recita il nuovo articolo 12-bis del menzionato decreto legislativo, le prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada effettuate da imprese di trasporto stabilite in uno Stato membro o in un Paese terzo che distaccano conducenti in Italia, ivi incluse le operazioni di cabotaggio effettuate in Italia da imprese di trasporto stabilite in uno Stato membro. Sul piano dei diritti e delle condizioni lavorative si richiamano quasi integralmente le norme già vigenti in caso di distacco trasnazionale, ossia i requisiti di autenticità del distacco (articolo 3), le condizioni di lavoro e di occupazione del lavoratore distaccato, la difesa dei diritti e le disposizioni riguardanti l'accesso alle informazioni e la cooperazione amministrativa tra Stati membri.

Di notevole rilievo il set di adempimenti previsti a carico del trasportatore (a pena di rilevanti sanzioni). Questi sarà tenuto a trasmettere, non oltre l' inizio del distacco, una dichiarazione attraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all' Imi di cui al regolamento Ue 1024/2012 contenente informazioni piuttosto innovative (ad esempio, la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge a esso applicabile), con obbligo di aggiornamento del loro contenuto entro cinque giorni a partire dalle eventuali modifiche intervenute. Sarà inoltre tenuto ad assicurare che il conducente abbia a disposizione in formato cartaceo o elettronico la copia della dichiarazione di distacco trasmessa nelle modalità anzidette, ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto, le registrazioni del tachigrafo, ivi compresi i simboli degli Stati membri in cui il conducente sia stato presente al momento di effettuare operazioni di trasporto internazionale su strada o di cabotaggio (tali obblighi si coordinano con quelli già vigenti ex regolamenti Ce 561/2006 e Ue 165/2014).

Si noti che la verifica circa il corretto adempimento di tutti questi obblighi sarà affidato agli organi della polizia stradale ma il trasportatore, previa specifica richiesta dell'Ispettorato (o della stessa polizia stradale), dovrà fornire entro otto settimane dalla medesima tutta la documentazione prevista. Parimenti, nell'ambito di una prestazione di servizi di trasporto di merci, anche il committente, il vettore in caso di subvezione (una sorta di sub-appalto del trasporto), nonché lo spedizioniere, sono tenuti a verificare che il trasportatore adempia correttamente agli obblighi previsti. Lo stesso dicasi per il soggetto che svolge il servizio di trasporto su incarico di altro trasportatore o il soggetto che stipula (o nel nome del quale è stipulato il contratto con il trasportatore), nell'ambito di una prestazione di servizi di trasporto di persone diversi dai servizi di linea.

Altro rilevante capitolo del decreto è rappresentato dalle modifiche apportate al decreto legislativo 144/2008, con l' obiettivo principale di ricomprendere nell' attività di controllo anche la verifica sul rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro contenute nella direttiva 2002/15/Ce. Sul piano dei controlli la previsione, forse ottimistica, è quella di effettuare ogni anno un numero di verifiche su strada e nei locali delle imprese non inferiori al 3% dei giorni di lavoro dei conducenti di veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti Ce 561/2006 e Ue 165/2014. Nell'ambito del numero totale dei controlli effettuati, almeno il 30% del numero totale di giorni lavorativi controllati è verificato su strada e almeno il 50% nei locali delle imprese.

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