La giurisprudenza chiamata ad applicare il "nuovo" art. 2103 c.c. conferma che l'adempimento dell'obbligo di repêchage da parte del datore rimane fondamentale ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo: tuttavia, emerge che, a fronte di un ampiamento delle ipotesi in cui il datore di lavoro può mutare, in senso peggiorativo, le mansioni del prestatore di lavoro, si contrappone un irrigidimento dell'onere di verifica della ricollocazione del lavoratore prima di intimare il recesso.
Eppure, non si dovrebbe mai dimenticare che il diritto di una parte alla conservazione del posto di lavoro non è affatto di rango superiore al diritto dell'altra parte alla libera iniziativa economica.
La rapida carrellata sulla recente giurisprudenza che è stata chiamata ad applicare il "nuovo" art. 2103 c.c. conferma che l'adempimento dell'obbligo di repêchage da parte del datore rimane fondamentale ai fini della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Ciò che, tuttavia, emerge è che, a fronte di un ampiamento delle ipotesi in cui il datore di lavoro può mutare, in senso peggiorativo, le mansioni del prestatore di lavoro, si contrappone un irrigidimento dell'onere di verifica...
Roma, palcoscenico ideale per riflettere su lavoro e costituzione
di Filippo Maria Giorgi