ApprofondimentoContenzioso

Condanna penale irrevocabile per condotte realizzate prima dell’instaurarsi del rapporto

di Pasquale Dui e Luigi Antonio Beccaria

N. 17

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Il licenziamento per giusta causa per una condotta extralavorativa costituente reato è illegittimo laddove la condanna sia definitiva e si riferisca all’accertamento di fatti, anche gravi, antecedenti all’instaurazione del rapporto di lavoro, perché non possono ritenersi incompatibili con il permanere del vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro stesso nel suo attuale svolgimento

Massima

  • Condotte costituenti reato – giusta causa di licenziamento – condotte realizzate prima dell’instaurarsi del rapporto di lavoro – configurabilità – sussiste – limite – purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile – sussiste – incompatibilità con il vincolo fiduciario – necessità

    Condotte costituenti reato possono - anche a prescindere da apposita previsione contrattuale in tal senso - integrare giusta causa di licenziamento sebbene realizzate prima dell’instaurarsi del rapporto di lavoro, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile e si rivelino incompatibili con il permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza

Riepilogo dei fatti di causa

La Corte di Appello di Lecce, confermando la sentenza del Tribunale della stessa città quale giudice di prime cure, accertava l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore e ne disponeva la reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna della società al pagamento dell’indennità risarcitoria quantificata in dodici mensilità.

In sintesi, la società apprendeva che, in epoca antecedente all’assunzione del lavoratore, il medesimo aveva conseguito delle condanne in sede penali...

  • [1] Qui di seguito si riporta la massima di diritto espressa dalla sopra citata sentenza :”Solo una condotta posta in essere mentre il rapporto di lavoro è in corso può integrare stricto iure una responsabilità disciplinare del dipendente, diversamente non configurandosi neppure obbligo alcuno di diligenza e/o di fedeltà ex artt. 2104 e 2105 c.c. e, quindi, sua ipotetica violazione sanzionabile ai sensi dell’art. 2106 c.c.; condotte costituenti reato possono - anche a prescindere da apposita previsione contrattuale in tal senso - integrare giusta causa di licenziamento sebbene realizzate prima dell’instaurarsi del rapporto di lavoro, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino - attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto - incompatibili con il permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza”.

  • [2] Sul punto la S.C. si è espressa nei seguenti termini: “In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18, commi 4 e 5, della l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del 2012, il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore, e in concreto accertata giudizialmente, nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l’illecito con sanzione conservativa, senza che detta operazione di interpretazione e sussunzione trasmodi nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell’attuazione del principio di proporzionalità, come eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo”.