Il licenziamento per giusta causa per una condotta extralavorativa costituente reato è illegittimo laddove la condanna sia definitiva e si riferisca all’accertamento di fatti, anche gravi, antecedenti all’instaurazione del rapporto di lavoro, perché non possono ritenersi incompatibili con il permanere del vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro stesso nel suo attuale svolgimento
Massima
Condotte costituenti reato – giusta causa di licenziamento – condotte realizzate prima dell’instaurarsi del rapporto di lavoro – configurabilità – sussiste – limite – purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile – sussiste – incompatibilità con il vincolo fiduciario – necessità
Condotte costituenti reato possono - anche a prescindere da apposita previsione contrattuale in tal senso - integrare giusta causa di licenziamento sebbene realizzate prima dell’instaurarsi del rapporto di lavoro, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile e si rivelino incompatibili con il permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza
Riepilogo dei fatti di causa
La Corte di Appello di Lecce, confermando la sentenza del Tribunale della stessa città quale giudice di prime cure, accertava l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore e ne disponeva la reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna della società al pagamento dell’indennità risarcitoria quantificata in dodici mensilità.
In sintesi, la società apprendeva che, in epoca antecedente all’assunzione del lavoratore, il medesimo aveva conseguito delle condanne in sede penali...