Il licenziamento per giusta causa per una condotta extralavorativa costituente reato è illegittimo laddove la condanna sia definitiva e si riferisca all’accertamento di fatti, anche gravi, antecedenti all’instaurazione del rapporto di lavoro, perché non possono ritenersi incompatibili con il permanere del vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro stesso nel suo attuale svolgimento
Riepilogo dei fatti di causa
La Corte di Appello di Lecce, confermando la sentenza del Tribunale della stessa città quale giudice di prime cure, accertava l’illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore e ne disponeva la reintegrazione nel posto di lavoro, con condanna della società al pagamento dell’indennità risarcitoria quantificata in dodici mensilità.
In sintesi, la società apprendeva che, in epoca antecedente all’assunzione del lavoratore, il medesimo aveva conseguito delle condanne in sede penali...


