Rapporti di lavoro

Conguaglio di luglio, così la gestione dei periodi di aspettativa non retribuita

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di Michela Magnani e Ambra Lodi

Nei periodi di aspettativa non retribuita (e simili) la persistenza del rapporto di lavoro, pur in assenza di reddito, dà diritto al lavoratore dipendente di beneficiare dell'assistenza fiscale.
In tale caso, nell'ipotesi di conguaglio a debito, la circolare 14/2013 precisava che il sostituto deve verificare se, prima della fine del periodo d'imposta, erogherà o meno a tali soggetti dei compensi. Se non erogherà alcun compenso sino alla fine del periodo d'imposta, il sostituto deve comunicare al contribuente l'importo delle somme che lo stesso dovrà versare autonomamente seguendo le modalità previste per i casi di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora, invece, il sostituto d'imposta corrisponda a tali soggetti compensi prima del termine del periodo d'imposta lo stesso sostituto deve far operare al contribuente la scelta tra il versamento diretto delle somme dovute, ovvero la trattenuta nel primo mese utile, con l'applicazione dell'interesse nella misura dello 0,40 per cento in ragione mensile.
Al contrario, ove il conguaglio chiuda a credito, il sostituto di imposta è tenuto ad effettuare il rimborso di quanto dovuto nei modi e nei tempi ordinariamente previsti.

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