La Corte di Cassazione si pronuncia sulla corretta applicazione del principio di non contestazione nell'ambito di una controversia di lavoro in cui si contestavano condotte di mobbing e straining. La Corte chiarisce che la valutazione circa la sussistenza o meno della contestazione spetta al giudice di merito, il cui accertamento non è sindacabile in sede di legittimità se non per vizio motivazionale manifesto.
Massima
Contestazione e non contestazione – accertamento – sussistenza – giudice del merito – attività riservata - sussiste
L'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero di una non contestazione rientra nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte e costituisce attività riservata al giudice di merito. Il giudice di merito, una volta accertato che il fatto è stato oggetto di contestazione, è legittimato a procedere agli accertamenti istruttori senza l'obbligo di prendere in considerazione un'eventuale successiva allegazione di non contestazione.
I fatti di causa e la fase di merito
Il Tribunale di Torino, adito da una lavoratrice e competente a dirimere la questione quale giudice di prime cure, annullava due sanzioni disciplinari irrogate alla ricorrente nell'ormai lontana autunno del 2015, condannando contestualmente la società datrice alla corresponsione di un importo (pari a €. 34.256,00) a titolo di risarcimento del danno.
La Corte d'Appello di Torino, riformando la pronuncia di primo grado, respingeva le domande dell'attrice sulla scorta delle ragioni di seguito ...