Contrattazione

Contratti di prossimità, cresce l’appeal

di Giampiero Falasca

C’è una fonte del diritto del lavoro che diventa ogni giorno più importante: è il contratto di prossimità, quella forma particolare di contratto collettivo che può derogare, a certe condizioni e su specifiche materie, alle norme di legge.

I grandi vantaggi del contratto di prossimità non sono, tuttavia, scontati: non basta la semplice firma dell’intesa perché il percorso di deroga alla legge possa dirsi effettivamente realizzato. L’accordo collettivo può dare questo beneficio solo a patto che siano rispettate le tante condizioni, formali e sostanziali, previste dalla legge (articolo 8, legge 148/2011) ai fini della validità delle intese.

Il requisito più importante riguarda la finalità dell’accordo: non basta qualsiasi motivazione per dare efficacia derogatoria a un contratto collettivo di secondo livello, ma devono essere perseguiti in maniera specifica uno o più degli obiettivi elencati dalla legge. La lista di questi obiettivi è lunga: l’articolo 8 indica le finalità di conseguire maggiore occupazione, l’obiettivo di incrementare la qualità dei contratti di lavoro, lo stimolo all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, la definizione di misure volte a far emergere il lavoro irregolare, l’incentivo agli incrementi di competitività e di salario, la gestione delle crisi aziendali e occupazionali e, infine, il supporto a nuovi investimenti e all’avvio di nuove attività.

Questi concetti sono talmente ampi e, in alcuni casi, generici che la giurisprudenza avrà molto spazio per una loro valutazione discrezionale: elemento, questo, che dovrebbe indurre a un grande rigore applicativo.

L’indicazione di una valida finalità nell’accordo non basta ai fini di un accordo valido efficace. L’intesa, infatti, potrà dispiegare i suoi effetti solo se riguarderà una delle materia indicate espressamente dalla legge.

Rientrano nell’elenco gli impianti audiovisivi e l’introduzione di nuove tecnologie, le mansioni, la classificazione e inquadramento del personale, i contratti a termine, i contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, il regime della solidarietà negli appalti, i casi di ricorso alla somministrazione di lavoro, la disciplina dell’orario di lavoro, le modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative e le partite Iva, la trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e, infine, le conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro.

Su questi temi, l’accordo di prossimità potrà definire regole diverse da quelle stabilite dalla legge: si potrebbero ipotizzare, ad esempio, accordi che eliminano l’obbligo di indicare la causale per i contratti a termine, come accaduto spesso dopo l’approvazione del decreto dignità, così come sarebbero ammissibili deroghe alle discipline degli altri istituti prima elencati.

Le deroghe, infine, non possono essere indiscriminate: devono rispettare la Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro.

Non tutti gli accordi collettivi di secondo livello, tuttavia, possono beneficiare di questo potere derogatorio: le intese, infatti, vanno siglate a livello aziendale o territoriale (resta escluso, invece, il livello nazionale), da organizzazioni e rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

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