L'esperto rispondeRapporti di lavoro

Contratto a termine e diritto di precedenza nell'assunzione a tempo indeterminato

Lavoratore con contratto a tempo determinato chiede che sia esercitato il suo diritto di precedenza. L'azienda gli propone formalmente assunzione a tempo indeterminato presso diverso servizio rispetto a quello in cui ha prestato attività lavorativa. Il lavoratore rifiuta la proposta, informando l'azienda che intende esercitare il diritto di precedenza esclusivamente per le assunzioni sul servizio in cui ha lavorato. L'azienda dopo la proposta e il rifiuto da parte del lavoratore può ritenersi liberata rispetto all'esercizio del diritto di precedenza reclamato dall'ex dipendente, oppure deve continuare a garantirgli il diritto di precedenza fino allo scadere dei 12 mesi, esclusivamente sul servizio richiesto dall'ex dipendente?

di Alberto Bosco e Josef Tscholl

La domanda

Lavoratore con contratto a tempo determinato chiede che sia esercitato il suo diritto di precedenza. L'azienda gli propone formalmente assunzione a tempo indeterminato presso diverso servizio rispetto a quello in cui ha prestato attività lavorativa. Il lavoratore rifiuta la proposta, informando l'azienda che intende esercitare il diritto di precedenza esclusivamente per le assunzioni sul servizio in cui ha lavorato. L'azienda dopo la proposta e il rifiuto da parte del lavoratore può ritenersi liberata rispetto all'esercizio del diritto di precedenza reclamato dall'ex dipendente, oppure deve continuare a garantirgli il diritto di precedenza fino allo scadere dei 12 mesi, esclusivamente sul servizio richiesto dall'ex dipendente?

La questione deve essere correttamente inquadrata: l'art. 24, co. 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, fa riferimento alle "mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine". Quindi, è solo un'eventuale nuova assunzione a tempo indeterminato (anche a termine nel caso di donne che abbiano fruito del congedo di maternità di cui D.Lgs. n. 151/2001, nell'esecuzione di un contratto a termine), "per le medesime mansioni" (ferme tutte le altre condizioni) che fa "scattare" il diritto di precedenza. Nel quesito non si precisa se il "diverso servizio" (nozione estranea alla norma) comporti l'adibizione a mansioni inferiori: se così fosse deve ritenersi che il diritto di precedenza in capo al dipendente permanga fino alla scadenza dei 12 mesi dalla cessazione del rapporto. In generale, comunque, non risultano chiarimenti ufficiali in merito a un'eventuale "decadenza" dal diritto a carico del dipendente che abbia rifiutato una prima offerta di lavoro; ad avviso di chi scrive, occorre ragionare caso per caso alla luce dei principi di correttezza e buona fede.

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