Contratto a termine e diritto di precedenza nell'assunzione a tempo indeterminato
di Alberto Bosco e Josef Tscholl
La questione deve essere correttamente inquadrata: l'art. 24, co. 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, fa riferimento alle "mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine". Quindi, è solo un'eventuale nuova assunzione a tempo indeterminato (anche a termine nel caso di donne che abbiano fruito del congedo di maternità di cui D.Lgs. n. 151/2001, nell'esecuzione di un contratto a termine), "per le medesime mansioni" (ferme tutte le altre condizioni) che fa "scattare" il diritto di precedenza. Nel quesito non si precisa se il "diverso servizio" (nozione estranea alla norma) comporti l'adibizione a mansioni inferiori: se così fosse deve ritenersi che il diritto di precedenza in capo al dipendente permanga fino alla scadenza dei 12 mesi dalla cessazione del rapporto. In generale, comunque, non risultano chiarimenti ufficiali in merito a un'eventuale "decadenza" dal diritto a carico del dipendente che abbia rifiutato una prima offerta di lavoro; ad avviso di chi scrive, occorre ragionare caso per caso alla luce dei principi di correttezza e buona fede.
Fringe benefit, passaggio da una condizione di imponibilità ad una di esenzione
di Roberto Vinciarelli
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