Previdenza

Contribuzione Cassa Forense: compensazione con i crediti dovuti a titolo di Gratuito patrocinio

Possibilità offerta con qualunque tipologia di contribuzione previdenziale

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di Silvano Imbriaci

L'articolo 1, comma 778, della legge 208 del 28 dicembre 2015 consentiva, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, per i soggetti titolari di crediti in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, derivanti dall'adesione al Gratuito patrocinio (Dpr 115/2002), la compensazione di detti crediti con quanto dovuto per imposte, tasse e contribuzione previdenziale per i dipendenti, mediante cessione anche parziale dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'Iva e del contributo previdenziale per avvocati (Cpa)
L'articolo 1, comma 860 della legge 197/2022 (legge di bilancio per il 2023) ha riscritto l'articolo 1, comma 778, della legge 208/2015: per un verso ha aumentato, a decorrere dal 2023, il limite di spesa massimo portandolo a 40 milioni di euro annuali; ha inoltre eliminato il riferimento "ai crediti non ancora saldati", lasciando invariata la necessità di assenza di opposizione ai sensi dell'articolo 170, Dpr 115/2002. Infine, oltre ad aver confermato la possibilità di compensazione con quanto dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'Iva, ha allargato l'ambito dei contributi previdenziali oggetto di compensazione mediante cessione anche parziale entro i limiti già in vigore.
In particolare, è stata prevista la possibilità di compensare il credito per i compensi a titolo di Gratuito patrocinio con qualunque tipologia di contribuzione previdenziale, non solo dunque quella per i dipendenti ma anche quella a titolo personale. Si tratta, con tutta evidenza, dei contributi dovuti alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali.

Già a partire dal 2021 era stata data la possibilità di compensare i contributi previdenziali con i crediti vantati nei confronti dell'Erario, mediante F24. A dire il vero, già l'articolo 17 del Dlgs 241/1997 disciplinava il predetto sistema dei versamenti e l'articolo 28, comma 1, stabiliva che i versamenti unitari con compensazione si sarebbero applicati dal 1999, oltre che all'Inail, all'Enpals e all'Inpdai, anche alle Casse previdenziali individuate con decreto del ministero delle Finanze, di concerto con i ministeri del Lavoro e della Previdenza sociale. In attuazione del citato articolo 28, il ministero dell'Economia e delle Finanze, in data 10 gennaio 2014, aveva emanato un decreto con cui disponeva che i versamenti unitari e la compensazione si applicano anche a tutte le Casse libero-professionali. Tuttavia, per i crediti erariali la Convenzione è diventata operativa solo a fine anno 2020. Per quanto riguarda invece le obbligazioni contributive personali, le modalità per effettuare la compensazione di cui alla legge di bilancio per il 2023 sono oggetto di apposite indicazioni apparse sul sito della Cassa Forense (www.cassaforense.it). È necessario il pagamento attraverso mod. F24, con codice tributo 6868.

Nell'arco di tempo dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno, il professionista emette fattura e la registra sulla piattaforma elettronica di certificazione predisposta dal ministero dell'Economia. Tale passaggio permette di esercitare l'opzione per la compensazione, per i crediti liquidati dall'AG con decreto di pagamento non opposto e, naturalmente, solo nel caso in cui l'importo liquidato non sia già stato versato.

La piattaforma elettronica di certificazione gestita dal Mef seleziona i crediti ammessi alla compensazione e comunica all'avvocato, per ciascuna fattura emessa e registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione, l'ammissione alla procedura di compensazione. L'importo comunicato dalla piattaforma elettronica di certificazione e del quale l'avvocato può disporre per la compensazione è pari all'intero importo della fattura, senza che sulle somme dovute venga operata la ritenuta del 20% a titolo di acconto.

In seguito la piattaforma trasmette all'agenzia delle Entrate, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio dell'opzione, l'elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, con il codice fiscale del relativo creditore e l'importo utilizzabile in compensazione, trasmettendo anche all'AG, nel corso dell'esercizio e per ciascun avvocato che ha presentato istanza, l'elenco delle fatture il cui importo è stato ammesso in compensazione sulla piattaforma elettronica di certificazione.

Le fatture il cui importo è stato ammesso in compensazione sono automaticamente chiuse sia nella piattaforma di certificazione dei crediti, sia nel sistema della contabilità generale dello Stato e degli Enti pubblici (sistema Sicoge), e ciò al fine di evitare che venga disposto dal Tribunale un doppio pagamento.Una volta selezionato il credito, lo stesso può essere utilizzato in compensazione anche in più soluzioni e in momenti diversi, e anche oltre la scadenza del 30 aprile che opera unicamente per ottenere la certificazione del credito come compensabile, con la procedura cui si è accennato.

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