Controlli sugli esoneri contributivi per l’agricoltura
Le verifiche, che riguardano codici Ateco e requisiti, possono determinare revoche totali o parziali
L'Inps, con il messaggio 1578/2023, rivolto alle proprie sedi, interviene sulle attività di controllo della sussistenza dei requisiti che legittimano la concessione, per il settore produttivo agricolo, di alcune misure agevolative che hanno ridotto, per specifici periodi, la misura dell'obbligo contributivo.
Le tipologie di esonero che hanno interessato il settore della contribuzione agricola al fine di mitigare gli effetti negativi della pandemia Covid-19 sono state le seguenti:
1) esonero previsto dall’articolo 222 del Dl 34/2020 (mesi da gennaio 2020 a giugno 2020) - aziende agricole con dipendenti appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura;
2) esonero previsto dagli articoli 16 e 16-bis del Dl 137/2020 (mesi di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021) - aziende agricole con dipendenti lavoratori autonomi agricoli delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra;
3) esonero previsto dall’articolo 70 del Dl 73/2021 (mese di febbraio 2021) - aziende agricole con dipendenti lavoratori autonomi agricoli, appartenenti alle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra;
4) esonero previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 178/2020 (prime 3 rate anno 2021) - lavoratori autonomi agricoli che abbiano percepito, nel periodo d'imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019.
L'Inps informa che è impegnato a livello centrale in una serie di controlli ex post relativi alla sussistenza dei requisiti legittimanti la concessione degli esoneri. Il controllo dei codici Ateco, invece, è affidato alle sedi territoriali stante la necessità di un'ulteriore verifica alla luce della probabilità dell'esistenza di falsi negativi. Nel messaggio viene precisato che, relativamente agli esoneri dei punti 1, 2 e 3, sono state già completate le verifiche relative a circa 83mila posizioni (relative sia ai lavoratori titolari dell'azienda che dei rispettivi coadiuvanti) con l'aggiornamento dei relativi estratti conto, e che tale attività di aggiornamento procede con cadenza giornaliera.
A supporto dell'attività delle sedi, di definizione delle posizioni ancora aperte relative ai tre esoneri sopra citati, è stata realizzata una procedura interna "cruscotto esoneri agricoltura" che consentirà agli operatori dell'istituto:
- di visualizzare le domande relative ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi e completare le verifiche sulla regolarità contributiva (che sono gestite centralmente, ma attivabili eccezionalmente anche dalla sede) o sulla sussistenza dei codici Ateco, controllo che è in questa fase affidato al livello territoriale;
- di gestire le domande di riesame dei provvedimenti di revoca delle istanze e gli esiti sfavorevoli di un eventuale contenzioso;
- di monitorare in tempo reale gli esiti dei controlli ex post centralizzati e da sede, nelle more degli aggiornamenti degli archivi di gestione e dell'invio delle notifiche automatiche via Pec per gli eventuali recuperi totali e parziali.
Le sedi, previa consultazione delle banche dati disponibili e verificata la corrispondenza della tipologia di attività economica effettivamente svolta ai codici Ateco previsti dalla normativa in esame, potranno cambiare lo stato dell'esito del controllo da "irregolare da validare" a "regolare validato" o "irregolare validato", con la conseguente revoca dell'esonero.
Le aziende e i lavoratori autonomi interessati dalle revoche totali (esito negativo di uno dei controlli ex post) o parziali (nel caso di superamento parziale dei massimali previsti dalle sezioni del quadro temporaneo di riferimento per ciascun esonero Covid) riceveranno automaticamente la notifica del provvedimento tramite Pec e potranno visualizzare i medesimi esiti tramite l'ulteriore nota elaborata in calce alle domande di esonero e l'aggiornamento nell'estratto conto contributivo.
Infine, l'Inps ritiene utile evidenziare che le domande di esonero dei datori di lavoro agricoli sono state accolte con riferimento alla specifica posizione previdenziale della gestione contributiva agricola e che è, quindi, possibile, nel caso l'azienda possegga più Cida (codice identificativo denuncia aziendale), che siano presenti più posizioni da gestire per lo stesso codice fiscale e per la stessa tipologia di esonero.