La titolarità e la responsabilità del trattamento dei dati acquisiti, attraverso sistemi di controllo da remoto, fanno capo esclusivamente al datore di lavoro. L’Ispettorato del lavoro non può, quindi, rilasciare il provvedimento autorizzativo, disciplinato dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970), nelle ipotesi in cui il titolare dei dati acquisiti (immagini o tracciamenti) non coincida con il datore istante ma sia un soggetto terzo estraneo al rapporto di lavoro, come, ad esempio...
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