Contrattazione

Crisi, risarcimenti nel reddito da lavoro

di Stefano Sirocchi

L’indennizzo risarcitorio erogato in esecuzione dei contratti di prossimità al fine di ristorare il lavoratore per la riduzione del salario è assoggettato alla tassazione ordinaria di cui all’articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) e alle relative trattenute fiscali. Questa la principale precisazione dell’agenzia delle Entrate contenuta nella risoluzione n. 16/E di ieri.

L’amministrazione conferma la posizione più volte espressa in passato secondo cui, a prescindere del nomen iuris attribuito al contratto di prossimità, nel caso in cui le somme sono corrisposte a fronte della mancata percezione di redditi di lavoro dipendente, in quanto sostitutive di reddito (cosiddetto lucro cessante) sono fiscalmente imponibili e vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente (Risoluzioni n. 155 del 2002 e n. 106 del 2009).

Il reddito di lavoro dipendente, infatti, in ossequio al principio di omnicomprensività, è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti, in relazione al rapporto di lavoro, e - al contempo - ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del Tuir «i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti».

Pertanto, nulla cambia se si tratta di indennizzi corrisposti ai lavoratori dipendenti in esecuzione di contratti collettivi di prossimità, stipulati ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, e le indennità erogate, e nello specifico, finalizzati alla gestione delle crisi aziendali.

La stipula, a livello aziendale o territoriale, di tali contratti è finalizzata a specifici obiettivi (salvaguardia dell’occupazione, incremento della produttività e del salario ecc.); inoltre, gli stessi possono derogare alla legge o ai contratti collettivi, tuttavia soltanto nelle materie tassativamente elencate nel comma 2, del citato articolo 8, tra cui non è ricompresa la normativa fiscale.

Per non concorrere alla formazione del reddito ed evitare dunque l’imposizione fiscale, invece, il risarcimento deve avere la funzione di reintegrazione del patrimonio conseguente ad una perdita sofferta, non deve cioè rappresentare nuova ricchezza, ma è richiesto che abbia come unica funzione quella di riequilibrare, in termini pecuniari, il valore d’un patrimonio perduto (il cosiddetto danno emergente).

La risoluzione delle Entrate 16/E

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