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Cuneo contributivo e azzeramento della contribuzione sull'apprendista di 2 livello

Nel mese di Luglio presso un datore del settore contributivo industria fino 15 dipendente è in forza un apprendista di 2 livello (assunto presso datore +9dipendenti); la aliquota è del 5,84 (apprendista di 2 livello presso datore cigo); all'apprendista viene erogato nel mese di luglio (luglio corrisposto a luglio): 1) un rateo di tredicesima mensilità di 150 euro/1800 diviso 12=150 euro; 2) la retribuzione corrente di luglio che a livello di imponibile previdenziale ammonta a 1800 euro. Come si calcola il cuneo contributivo previsto dal dl 48/2023 articolo 39, su questa figura che ha una aliquota contributiva del 5,84% , per cui più bassa del 7% o 6 % a seconda delle fascia di imponibile previdenziale del mese (imponibile fino a 1923-7%, imponibile da 1923 a 2692-6%)?

di Roberto Vinciarelli

La domanda

Nel mese di Luglio presso un datore del settore contributivo industria fino 15 dipendente è in forza un apprendista di 2 livello (assunto presso datore +9dipendenti); la aliquota è del 5,84 (apprendista di 2 livello presso datore cigo); all'apprendista viene erogato nel mese di luglio (luglio corrisposto a luglio):
1) un rateo di tredicesima mensilità di 150 euro/1800 diviso 12=150 euro;
2) la retribuzione corrente di luglio che a livello di imponibile previdenziale ammonta a 1800 euro.
Come si calcola il cuneo contributivo previsto dal dl 48/2023 articolo 39, su questa figura che ha una aliquota contributiva del 5,84% , per cui più bassa del 7% o 6 % a seconda delle fascia di imponibile previdenziale del mese (imponibile fino a 1923-7%, imponibile da 1923 a 2692-6%)?

L'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), prevede che l'esonero a carico dei lavoratori, introdotto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), è riconosciuto:
-nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
-nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
-Per espressa previsione della norma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
-Restano esclusi dal beneficio, inoltre, i rapporti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
Come espressamente indicato dall'articolo 1, comma 281, della legge di bilancio 2023, l'esonero in commento è riconosciuto "con i medesimi criteri e modalità" previsti per l'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge di bilancio 2022.
L'articolo 39 del dl 48/2023 ha stabilito che, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 281, della legge di bilancio 2023 è aumentato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima.
Pertanto, alla luce della novella legislativa, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 281, della legge di bilancio 2023 è riconosciuto:
-nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro;
-nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro.
Per quanto riguarda l'applicazione dell'esonero contributivo in oggetto relativamente alla tredicesima mensilità – ovvero al singolo rateo di tredicesima, laddove l'ulteriore mensilità sia erogata mensilmente, invece che in un'unica soluzione nel mese di dicembre 2023 – l'articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023 prevede espressamente che la novella legislativa non si applichi sul rateo di tredicesima.
Pertanto, la riduzione contributiva in oggetto, in relazione alla tredicesima mensilità, nel mese di competenza di dicembre 2023, troverà applicazione:
-nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 2.692 euro;
-nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 1.923 euro.
Laddove la tredicesima mensilità venga erogata mensilmente, come nel caso del quesito, la riduzione contributiva in oggetto troverà applicazione, relativamente al singolo rateo di tredicesima:
- nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 224 euro (pari all'importo di 2.692 euro/12);
- nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 160 euro (pari all'importo di 1923/12=160 euro);
Rispondendo al caso del quesito in riferimento all'apprendista di 2 livello, in forza presso un datore del settore contributivo industria fino a 15 dipendenti, nel mese di luglio la contribuzione a carico del dipendente per effetto della riduzione dei contributi previsti dal dl 48/2023, articolo 39, sarà la seguente:
-rateo di tredicesima di luglio;
sul rateo di 13a erogato a luglio (esempio 150 euro/nei limiti di 160 euro) la aliquota del contributo a carico del dipendente sarà del 2,84% ( 5,84 meno 3=2,84);
150 x2,84%=4,26 contributi a carico dipendente;
-retribuzione di luglio, imponibile previdenziale di luglio;
sull' imponibile previdenziale del mese di luglio (esempio 1800/nei limiti di 1923) il dipendente non verrà inciso dei contributi a carico dipendente dal momento che la riduzione contributiva prevista dalla norma del dl 48/23 articolo 39, per imponibili previdenziali fino a 1923 del 7% è maggiore della aliquota del 5,84%;
- la aliquota del 5,84 ridotta di 7 punti ( 3+4=7/imponibile fino a 1923) viene azzerata;
di conseguenza sull' imponibile previdenziale di competenza del mese di luglio di 1800, non si applicano i contributi a carico dipendente, per effetto dell'abbattimento del 7% che azzera la contribuzione a carico dipendente;
Non avere contributi a carico dipendente, per cui non avere un onere deducibile, significa per il dipendente avere un maggiore imponibile fiscale; imponibile fiscale di luglio(esempio -luglio 2023 corrisposto a luglio 2023): 1800 retribuzione corrente +150rateo di tredicesima -4,26(contributi/c dipendente sul rateo di tredicesima)=1945,74(imponibile fiscale di luglio 2023).
Se avessimo applicato la aliquota 5,84% ordinaria, ovvero se non vi fosse stato l'impatto del cuneo contributivo, l'imponibile fiscale sarebbe stato di: 1800+150- 113,88 (5,84% su 1950)=1836,12;.

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