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Decontribuzione Sud, compatibilità e incompatibilità

Con quali agevolazioni o incentivi è compatibile la agevolazione sud della legge 178 2020, articolo 1, comma 161 e seguenti (circolare 90/22 Inps)? Con quali è invece incompatibile?

di Roberto Vinciarelli

La domanda

Con quali agevolazioni o incentivi è compatibile la agevolazione sud della legge 178 2020, articolo 1, comma 161 e seguenti (circolare 90/22 Inps)? Con quali è invece incompatibile?

L'esonero "Decontribuzione Sud" è compatibile e cumulabile con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nel limite della contribuzione previdenziale dovuta e comunque nel massimo del 30% della contribuzione (fino al 31 dicembre 2025, mentre in misura minore negli anni a venire), e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.
L'Inps, nella circolare 90/2022, fa esplicito riferimento alla cumulabilità con altre agevolazioni contributive, quali gli incentivi all'assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi (articolo 4, comma 8-11, Legge 92/2012), nonché gli incentivi di tipo economico, tra i quali rientrano:
- l'incentivo all'assunzione di disabili (articolo 13, Legge 68/1999);
- l'incentivo all'assunzione di beneficiari di NASpI (articolo 2, comma 10-bis, Legge 92/2012).
Tale elenco deve intendersi indicativo e non esaustivo.
Inoltre, l'Istituto precisa che la valutazione circa la concreta cumulabilità della Decontribuzione Sud con altri regimi agevolati, non può prescindere dalla verifica delle diverse discipline che regolano le singole agevolazioni: solo ove sia presente un residuo di contribuzione esonerabile a seguito dell'applicazione della diversa misura, sarà possibile procedere al cumulo con la Decontribuzione Sud, fermo restando il limite della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro.
In ogni caso, precisa l'Inps, laddove si intenda cumulare la Decontribuzione Sud con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo.
Riprendendo gli esempi posti dall'Inps, se per un lavoratore si fruisce delle agevolazioni per l'assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo di maternità (articolo 4, comma 3, D.lgs. 151/2001) ovvero dell'agevolazione per l'assunzione di uomini over 50 disoccupati da almeno 12 mesi (articolo 4, comma 8-11, Legge 92/2012), entrambe al 50%, la Decontribuzione Sud troverà applicazione a seguito dell'abbattimento della contribuzione operata in virtù delle predette agevolazioni, trovando applicazione limitatamente al 50% di contribuzione residua ancora dovuto (quindi lo sgravio del 30% sarà applicato sul 50% di contribuzione residua).
Si applica per prima la agevolazione prevista da una norma approvata per prima, poi questa dell'esonero sud nel limite dei contributi c ditta.
Esempio:
Assunzione a tempo determinato sostituzione maternità (tipo contribuzione uniemens 82 / D.lgs. 151/2001 articolo 4) ed esonero Sud (desu in infoaggcausalicontrib di uniemens/legge 178/2020):
mese febbraio-contributi c/ditta 100 (ometto i contributi non esonerabili);
50 agevolati con tc 82 (il 50% dei contributi a carico datore sono esonerati con la agevolazione contributiva prevista dal D.lgs. 151/2001, articolo 4) sul residuo 50 esonero al 30% (agevolazione desu 15 euro);
Contributi da versare c/datore: 100-50-15=35 (a cui si aggiungono i contributi non esonerabili-esempio 0,3 all'interno di 1,61/ o contributi da versare ai fondi articolo 26, 27, 29, 40 D.lgs. 148/15 -e i contributi c/dipendente -esempio 9,19% )
La agevolazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previste dalla normativa, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, fatta eccezione del caso in cui sussista per qualche beneficio un esplicito divieto di cumulo (è questo il caso, ad esempio, del comma 114, dell'articolo 1, della Legge 205/2017).
Per cui è incompatibile con l'under 30 (tipo incentivo geco/vedi circolare 40/18 inps), con l'under 36 (legge bilancio 2021) e a quanto si ritiene anche con under 36 legge bilancio 2023, e con agevolazione connessa al rdc (d.l. 4/2019, articolo 8) che era invece compatibile con la versione della agevolazione sud antecedente a quella del d.l. 104/2020 e 178 2020;
Si riassume nella seguente la compatibilità e incompatibilità dell'esonero Sud:

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