Rapporti di lavoro

Decreto semplificazioni, definitiva l’abolizione del Lul telematico

di Antonio Carlo Scacco

Nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2019, numero 36, è stata pubblicata la legge 11 febbraio 2019, numero 12, di conversione del Dl 14 dicembre 2018, numero 135, recante "disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" (cd. decreto semplificazioni). Di seguito si esaminano le norme di interesse sotto il profilo lavoristico.

Abolizione del libro unico del lavoro telematico
L'articolo 3, comma 1, abroga l'articolo 15 del Dlgs 14 settembre 2015, numero 151, concernente la istituzione e la messa in opera, dal 1° gennaio 2019, del libro unico del lavoro telematico. La norma fu voluta a suo tempo per unificare presso il ministero del Lavoro tutti i documenti aziendali, ivi incluso il libro unico del lavoro (Lul), attraverso la sua tenuta in modalità telematica (il Lul, sostitutivo dei vecchi libri paga e matricola, è stato istituito con l'articolo 39 del decreto legge 112/2008 e successivamente attuato con decreto ministeriale 9 luglio 2008). In tale ottica avrebbe dovuto costituire il primo nucleo del fascicolo aziendale (articolo 17 del medesimo decreto legislativo), ulteriormente arricchito dalle informazioni derivanti dalle comunicazioni obbligatorie.
Ma l'insorgere di problematiche applicative e organizzative ne avevano consigliato successive proroghe circa la data di entrata in vigore (l'ultima intervenuta con l'articolo 1, comma 1154, della legge 205/2017 che aveva differito l'adempimento al 1° gennaio del prossimo anno), fino alla definitiva abrogazione.

Denuncia aziendale dei datori di lavoro agricolo
L'articolo 3, comma 1-undecies, attribuisce all'Inps la facoltà di acquisire d'ufficio determinati dati della denuncia aziendale dei datori di lavoro agricolo dal fascicolo aziendale istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole. Tali dati attengono: alla ubicazione, denominazione ed estensione dei terreni distintamente per titolo del possesso e per singole colture praticate; alla indicazione della ditta intestata in catasto e delle partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti; al numero dei capi di bestiame allevati, distintamente per specie, nonché modalità di allevamento. Tali dati devono essere comunicati dall'imprenditore solo nel caso in cui questi non abbia costituito o aggiornato il fascicolo aziendale.

Eccezioni al divieto di accesso al regime forfettario
La lettera d-bis del comma 57 della legge di stabilità per il 2015, modificata da ultimo della legge di bilancio per il 2019, nel perseguire finalità antielusive, esclude dal regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro. L'articolo 1, comma 3, del Dl 135/2019 stabilisce che sono escluse dal divieto di accesso al regime forfettario le attività di nuova iscrizione a un ordine o a un collegio professionale (in pratica coloro che si iscrivono dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria).

Tassazione enti del terzo settore
Riduzione Ires.
L'articolo 1,comma 51, della legge di bilancio per il 2019 (legge 145/2018) aveva abrogato l'articolo 6 del Dpr 601 del 1973, che riduceva alla metà l'Ires (dal 24 al 12%) dovuta dagli enti del terzo settore. Recependo le sollecitazioni provenienti dai soggetti interessati, l'articolo 1, comma 8-bis, del Dl 135/2018 posticipa l'abrogazione della riduzione a metà dell'Ires facendola decorrere non più dal 1° gennaio 2019, ma dal periodo d'imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore nei confronti di enti che svolgono attività aventi finalità sociale. Pertanto, fino alla applicazione di tali nuove misure, resta in vigore la precedente riduzione a metà dell'Ires.

Divieto di cumulo con i benefici derivanti dalla tassazione agevolata degli utili reinvestiti e di quelli impiegati per l'assunzione di personale. L'articolo 1, comma 34, della legge di bilancio per il 2019 prevede che l'imposta sui redditi agevolata al 15%, prevista dai commi 29-33 in favore delle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti, sia cumulabile con gli altri benefici eventualmente concessi, tranne quelli che prevedono regimi forfettari di determinazione del reddito. Con l'articolo 1, comma 8-bis, lettera a) del decreto legge 135/2018 si stabilisce il divieto di cumulo tra la predetta aliquota agevolata al 15% e l'abbattimento a metà dell'Ires (al 12%) disposta per gli enti del terzo settore.

Rottamazione Ter
L'articolo 1-bis riapre i termini per l'accesso alla nuova definizione agevolata dei ruoli (cosiddetta rottamazione-ter) anche ai soggetti che ne erano stati esclusi per non aver provveduto nei termini alla estinzione dei debiti derivanti dalle precedenti definizioni agevolate. La rottamazione-ter, analogamente alle altre precedenti rottamazioni, consiste nell'abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive dovute sui ruoli emessi.
Il pagamento può essere effettuato in cinque anni, a rate e con un tasso di interesse del 2%. Più in particolare, l'articolo 3, comma 23, del Dl 119/2018 aveva escluso dalla nuova definizione agevolata i soggetti che non avessero provveduto a versare le rate dovute per la precedente definizione agevolata 2017 (Dl 148 del 2017) entro il 7 dicembre 2018.
Con l'articolo 1-bis la nuova definizione agevolata viene estesa anche ai soggetti in precedenza esclusi ai sensi del citato comma 23. Per essere ammessi nella nuova definizione è necessario presentare una apposita domanda entro il 30 aprile 2019.
È necessario versare le somme dovute in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019, ovvero nel numero massimo di dieci rate consecutive (in luogo delle diciotto ordinariamente previste per gli altri soggetti agevolati), a partire dal 31 luglio 2019 (rate successive: 30 novembre 2019; 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021).

Piano nazionale triennale della pesca
L'articolo 3, comma 1-duodecies, inserisce tra i destinatari degli interventi del Piano nazionale triennale della pesca i soggetti che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento del settore. Le iniziative agevolate dal Piano nazionale triennale della pesca (decreto legislativo 26 maggio 2004, numero 154) attengono a:
1) corsi di aggiornamento e riqualificazione per i soci e per i dipendenti delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura e loro consorzi, organizzati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca e dell'acquacoltura;
2) iniziative volte a favorire la cooperazione tra i pescatori, gli acquacoltori, i consorzi tra cooperative della pesca e dell'acquacoltura;
3) contratti di programma, progetti sperimentali e convenzioni per la fornitura di servizi al settore, finalizzati al rafforzamento del ruolo della cooperazione nel più ampio contesto del processo di sviluppo dell'economia ittica.

Clausola gravemente iniqua per le Pmi
L'articolo 3, comma 1-terdecies, prevede che, nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una Pmi, si presume gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento superiori a 60 giorni. Tale presunzione non opera quando tutte le parti del contratto sono Pmi. La sanzione prevista è la nullità della clausola.

Certificato di agibilità dei lavoratori dello spettacolo
Il certificato di agibilità, da richiedere all'Inps entro cinque giorni dalla stipula del contratto di lavoro, assicura una tutela rafforzata per i lavoratori appartenenti a determinate categorie artistiche e tecniche dello spettacolo in considerazione delle particolarità che caratterizzano tale settore. La richiesta serve a consentire il preventivo controllo della regolarità contributiva dell'impresa richiedente. L'articolo 3-quinquies dispone il divieto per talune imprese (imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi) di far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori autonomi dello spettacolo, compresi quelli con rapporti di collaborazione, nel caso in cui non siano in possesso del certificato di agibilità. È inoltre abrogata la previsione secondo cui il rilascio del certificato di agibilità è subordinato alla presentazione di una garanzia nel caso in cui, all'atto della richiesta del certificato, l'impresa risulti inadempiente agli obblighi di legge, nonché nel caso in cui l'impresa presenti per la prima volta, la denuncia delle persone occupate e relativa retribuzione giornaliera.

Orfani della tragedia di Rigopiano
L'articolo 11-septies interviene in favore degli orfani delle vittime del disastro di Rigopiano (18 gennaio 2017), prevedendo l'attribuzione a tali soggetti della quota di riserva di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 68 del 1999 nonché il riconoscimento della condizione di orfano quale titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti prescritti per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non attuate tramite concorso.

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