Durc, l’omessa verifica del possesso dell’appaltatore di lavori edili fa scattare la responsabilità penale del committente
L'introduzione nel nostro ordinamento della disciplina sul documento unico di regolarità contributiva (DURC) è stata particolarmente dirompente per le notevoli ricadute sull'operatività delle imprese; tuttavia, molto frequentemente in modo riduttivo lo si ritiene legato solo ad esigenze "di cassa" sul piano previdenziale dimenticando che, invece, la sua origine risale anche alla necessità di contrastare più efficacemente l'impiego di manodopera irregolare che rappresenta, invero, una delle cause più diffuse degli infortuni sul lavoro.
E recentemente proprio sul rapporto tra tale documento e salute e sicurezza sul lavoro è intervenuta la S.C. di Cassazione con la sentenza 26 novembre 2021, n. 43604, da cui emergono alcuni interessanti elementi sulla responsabilità del committente di lavori edili in caso di mancata verifica del possesso del DURC da parte dell'impresa appaltatrice.
Omesso versamento dei contributi dovuti all'INPS.
La vicenda affrontata riguarda un'ispezione condotta nel 2015 dal personale della DPL che, recatosi presso un cantiere in cui erano in corso lavori di costruzione di un fabbricato destinato a civile abitazione, rilevavano la presenza di due operai di un'impresa appaltatrice che non solo in realtà era una società di intermediazione finanziaria e, quindi, priva dei requisiti tecnici necessari per poter operare nel cantiere, ma aveva anche effettuato i pagamenti dei contributi dovuti all'Inps solo fino al 16 marzo 2013, risultando così sprovvista del DURC.
Verifica dell'idoneità tecnico – professionale e responsabilità penale del committente.
Il Tribunale di Ascoli Piceno condannava, pertanto, l'amministratore della società committente dei lavori alla pena di 2.500 euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 90, c.9, lett. a) del D.Lgs n. 81/2008, per non avere verificato l'idoneità dell'impresa affidataria e, in particolare, il possesso del DURC.
Tale norma, infatti, obbliga il committente (o il responsabile dei lavori) a verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII del D.Lgs. n.81/2008.
E proprio tale allegato prevede espressamente che tra i documenti che il committente deve acquisire ai fini della valutazione della predetta idoneità tecnico – professionale c'è anche il DURC.
L'imputato si era difeso sostenendo che trattasi, in effetti, di un fatto di particolare tenuità, lamentando il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., ma la S.C. di Cassazione nel ritenere come inammissibile il ricorso ha condiviso in pieno le conclusioni del Giudice di merito rimarcando che "….l'offensività del fatto, consistito del resto nell'omesso controllo da parte dell'imputato di un aspetto (ovvero l'adeguatezza professionale dell'impresa incaricata di determinati lavori) non proprio insignificante e non privo di possibili ripercussioni nell'ottica della prevenzione degli infortuni sul lavoro".
Di conseguenza, secondo i giudici proprio la verifica del DURC rappresenta un adempimento caratterizzato da un'elevata valenza sul piano antinfortunistico, in quanto costituisce una delle attività che il committente deve necessariamente porre in essere per accertare che l'impresa appaltatrice – ma anche affidataria, subappaltatrice e i lavoratori autonomi – possegga la necessaria idoneità tecnico – professionale per l'esecuzione dei lavori edili da commissionare.