Rapporti di lavoro

Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: la nozione di unità produttiva e il ruolo della contrattazione collettiva

Nuovi chiarimenti dalla Commissione del ministero del Lavoro con l’interpello 4 del 26 giugno 2023<a uuid="" channel="" url="https://viewerntpro.ilsole24ore.com/private/default.aspx?appid=4239&redirect=false&origine=fisco#showdoc/40359799" target=""/>

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di Mario Gallo

Il "Testo unico" della sicurezza sul lavoro n. 81/2008, com'è noto, presenta, nella sua notevole complessità, diverse zone grigie, tra cui, una delle più evidenti è la disciplina sulla figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), contenuta essenzialmente negli artt. 47 e ss.
Sotto tale profilo non stupisce, quindi, che la Commissione del Ministero del Lavoro e P.S. nell'arco di circa un decennio è dovuta intervenire in molteplici occasioni, con diversi interpelli, per chiarire la portata di tali disposizioni, e da ultimo con quello del 26 giugno 2023, n. 4, ha affrontato nuovamente la spinosa questione dell’elezione del RLS.

Aziende plurilocalizzate
L’intervento in questo caso è stato sollecitato dall’istanza presentata da COBAS - Lavoro Privato, che ha chiesto chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 47, in particolare per quanto riguarda il caso specifico di una catena dei supermercati; nella sostanza l’organizzazione sindacale ha chiesto di sapere essenzialmente se è obbligatoria la nomina di un RLS in ogni unità produttiva autonoma intesa, a quanto sembra di capire, come struttura operativa aziendale presente sul territorio.
In merito la Commissione, sulla base di un’articolata disamina dei tratti salienti della disciplina in materia, nel precisare che, per effetto di quanto prevede l’art. 12, c. 1, del D.Lgs. n. 81/2008, è tenuta unicamente a rispondere ai quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro e non a quelli relativi, invece, a fattispecie specifiche, ha rimarcato però essenzialmente due aspetti fondamentali.

La presenza del Rls e la nozione di unità produttiva
Il primo è che il c. 2 dell’art. 47 del D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce che in tutte le aziende o unità produttive, sia eletto o designato il RLS; in relazione al termine di "unità produttiva" utilizzato dal legislatore, lo stesso deve essere inteso come "stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale" (art. 2, c.1, lett. t, D.Lgs. n. 81/2008); quindi, appare evidente che non tutte le strutture operative di un’azienda presenti sul territorio sono di per se una "unità produttiva".

La funzione regolatoria della contrattazione collettiva
Il secondo aspetto, invece, riguarda il rapporto tra la norma primaria e l’autonomia collettiva; la Commissione ha sottolineato che il numero, le modalità di designazione o di elezione del RLS, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle loro funzioni, siano fissati in sede di contrattazione collettiva (art.47, c.5); mentre, invece, il legislatore si è limitato a stabilire alcune tutele fondamentali, poste a salvaguardia delle funzioni riconosciute a tale figura della prevenzione, come il numero minimo di rappresentanti legato direttamente al parametro dimensionale.
La Commissione non si è spinta oltre ma, in effetti, ciò non deve stupire sia per compiti ad essi assegnati dal già citato art.12, sia perché il legislatore come si è detto ha operato un preciso rinvio all’autonomia collettiva.
Per inciso, si tratta di una scelta "figlia" dalla particolare conformazione che caratterizza il diritto sindacale italiano; fin ora, però, la contrattazione collettiva pur copiosa sulle attribuzioni, in molti casi presenta molteplici zone d’ombra proprio in ordine all’elezione o designazione degli RLS quando si tratta di aziende plurilocalizzate.
Invero, va anche ricordato che in materia sono diversi gli Accordi interconfederali esistenti; in particolare, va richiamato quello per il settore metalmeccanico, rinnovato il 12 dicembre 2018, sottoscritto da Confindustria e CGIL, CISL e UIL, che regolamenta compiutamente molteplici profili, tra cui il rapporto con le RSA e le RSU.
Tuttavia, in altri settori, come quello del commercio e del turismo, si avverte l’esigenza di un intervento delle parti sociali, per aggiornare gli Accordi esistenti.
Tali profili, comunque, possono trovare una regolamentazione anche nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa in quanto incentrata sulle peculiarità e le caratteristiche organizzative dell’azienda, anche se tale strada non è sempre è agevole da percorrere.

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