Rapporti di lavoro

Elezioni amministrative maggio 2023, niente retribuzione o riposi per gli scrutatori se l’attività lavorativa è sospesa

I dipendenti devono informare l’azienda e consegnare le certificazioni di chiamata e di presenza al seggio

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di Michele Regina

In occasione delle elezioni amministrative svoltesi domenica 14 e lunedì 15 maggio, con eventuale turno di ballottaggio domenica 28 e lunedì 29 maggio, è utile ricordare alcune informazioni per gli uffici del personale e loro consulenti relativamente agli impatti sul rapporto di lavoro dipendente.

La nomina degli scrutatori rientra, secondo la legge 95/1989, nella competenza dei Comuni, cui occorre pertanto rivolgersi qualora si abbia interesse a ricoprire tale incarico. La nomina degli scrutatori è effettuata dalla Commissione elettorale comunale tra il 25° e il 20° giorno antecedente quello della votazione. Gli scrutatori sono individuati tra i nominativi compresi nel relativo albo comunale, a cui ciascun elettore può chiedere di essere incluso presentando domanda. I presidenti di seggio sono indicati dai presidenti delle Corti d'appello fra gli iscritti in un apposito albo. I presidenti di seggio nominati possono chiedere di essere esonerati dall'incarico e quindi di essere sostituiti esclusivamente per gravi motivi.

I dipendenti che siano chiamati a svolgere funzioni presso i seggi possono legittimamente assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alle consultazioni. In questo periodo si deve verificare quali siano i giorni lavorativi o meno. Per le giornate lavorative, quali il sabato per chi lavori su sei giorni, ovvero il lunedì, o il giorno successivo nel caso di protrazione delle operazioni di spoglio delle schede, il dipendente ha diritto al medesimo trattamento economico e normativo come se avesse lavorato. Per le giornate non lavorative, ovvero festive, quali la domenica o il sabato per chi lavora su 5 giorni, queste saranno retribuite con tante quote della normale retribuzione giornaliera ovvero, in alternativa, con giornate di riposo compensativo: in tal ultimo caso è consigliabile accordo tra le parti. Non deve essere prevista alcuna maggiorazione per turno festivo o straordinario, anche perché il lavoratore, impegnato al seggio, è remunerato anche con quanto previsto per legge.

È altresì importante ricordare che, per quanto concerne il concetto di giornata da riconoscere a livello retributivo, la Cassazione, con la sentenza 8712/2002, ha sancito che la prestazione di alcune ore oltre l'ultimo giorno di consultazione (nel caso delle attuali amministrative, di martedì) deve essere considerata intera giornata e non a ore: afferma Suprema corte come «basti anche un'ora sola di impegno elettorale nella giornata di lunedì per giustificare l'assenza dal lavoro per l'intera giornata». Pertanto è irrilevante che l'impegno presso il seggio sia ridotto a una ovvero ad alcune ore affinché vi sia il diritto alla corresponsione retributiva per l'intera giornata. In base all'articolo 2 della legge 178/1981, inoltre, le somme corrisposte dai datori di lavoro sono deducibili dall'imponibile fiscale degli stessi.

I lavoratori interessati sono tenuti a preavvertire il datore di lavoro circa i giorni di impegno elettorale,producendo all'azienda la copia del certificato di chiamata al seggio e la certificazione firmata dal presidente del seggio con l'indicazione delle giornate di presenza e dell'orario di chiusura. Per i presidenti di seggio, la certificazione è firmata dal vice-presidente.

Si ritiene utile ricordare, altresì, che le informazioni di cui sopra inerenti i trattamenti economici dovuti al lavoratore, al pari del diritto ad assentarsi, sussistono nel caso in cui il rapporto di lavoro sia in essere e le obbligazioni contrattuali siano dovute e non risultino sospese. Queste condizioni non sussistono – sempre che il lavoratore sia stato informato – in caso di sospensione dal rapporto di lavoro per effetto dell'intervento della cassa integrazione guadagni. Quindi, se la sospensione è stata programmata e preventivamente comunicata ai dipendenti, il datore di lavoro non deve corrispondere alcun compenso né per le giornate non lavorative e festive, né per quelle che sarebbero state lavorative. Per il periodo relativo alle operazioni elettorali, il lavoratore avrà diritto a percepire i trattamenti di cassa integrazione guadagni in quanto l'attività prestata presso i seggi elettorali non viene dall'Inps equiparata al lavoro.

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