Rapporti di lavoro

Erogazione mensilità supplementare (quattordicesima)

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di Antonio Carlo Scacco

Alcuni contratti collettivi prevedono la corresponsione, normalmente con la retribuzione del mese di giugno, di una mensilità supplementare denominata"quattordicesima". Per la sua determinazione occorre fare riferimento a quello che prevedono i contratti collettivi dal momento che il trattamento non è regolato in maniera uniforme. E' comunque possibile individuare dei principi di applicazione generalizzata che valgono per tutte le erogazioni denominate "quattordicesima".

Principi comuni in materia di quattordicesima

Misura
L'importo da erogare viene stabilito dai contratti collettivi. In determinati casi la terminologia del contratto collettivo individua esattamente gli elementi retributivi che concorrono a formare la mensilità aggiuntiva (ad esempio paga base, contingenza, scatti, superminimo). In questi casi non si pongono particolari problemi, in quanto le parti possono autonomamente decidere come quantificare le mensilità aggiuntive (giurisprudenza costante). In altri casi il contratto collettivo usa una formulazione generica (ad es. "retribuzione di fatto"). Occorre allora individuare le voci retributive che nel periodo in cui la mensilità aggiuntiva è maturata, hanno costituito tale retribuzione.
Ad esempio nel CCNL Terziario/Confcommercio la retribuzione di fatto è costituita dalla retribuzione normale (paga base nazionale conglobata,indennità di contingenza, terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti, eventuali scatti di anzianità, altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva) + tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle Parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge.
Ad esempio il CCNL Autostrade e Trafori prevede la erogazione, unitamente alle competenze di giugno, di un premio annuo pari a una retribuzione mensile, costituito dallo stipendio, indennità di contingenza, EDR e, per i turnisti, dalla quota forfetizzata per il lavoro notturno.

Maturazione
La maturazione avviene nell'arco dei dodici mesi precedenti. Pertanto se durante tale periodo non vi sono stati eventi sospensivi o interruttivi della retribuzione la quattordicesima dovrà essere erogata interamente, altrimenti dovranno essere corrisposti tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di maturazione (mesi interi o mesi parzialmente lavorati).
Se, ad esempio, il periodo di maturazione va dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2021, il lavoratore assunto il 17 novembre 2020 matura 7 ratei di quattordicesima (ordinariamente si calcolano solo le frazioni di mese superiori a 15 giorni). Pertanto, ove la retribuzione sia pari a euro 2.000, la 14ma sarà pari a 2.000 x 7/12 = 1.166,67
Alcuni contratti prevedono che, nei confronti dei lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell'importo della quattordicesima mensilità venga effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione percepiti nei dodici mesi precedenti la maturazione del diritto o comunque nel periodo di minore servizio prestato presso l'azienda (ad es CCNL Terziario Confcommercio).
Per i lavoratori part-time la quattordicesima viene erogata in proporzione. Naturalmente occorre verificare la eventuale trasformazione del rapporto (da tempo pieno a prt-time o viceversa) nell'arco dei dodici mesi di maturazione.
Per le assenze valgono le seguenti regole:


Quando il trattamento economico è a carico dell'istituto previdenziale o assicurativo (malattia, maternità, infortunio, riposi giornalieri ec.), il trattamento stesso si compone di una quota relativa alla retribuzione corrente (nelle varie percentuali stabilite) ed una quota relativa alla mensilità aggiuntiva. Il datore di lavoro naturalmente, al momento della erogazione, dovrà tener conto di questa anticipazione. Ove il contratto collettivo non preveda alcuna integrazione per l'evento considerato a carico del datore di lavoro dalla mensilità aggiuntiva verrà detratto quanto anticipato dall'Istituto. Ove il contratto collettivo preveda l'integrazione di quanto erogato dall'Istituto previdenziale, il datore corrisponderà la quattordicesima per intero procedendo alla imputazione della quota Inps (comprensiva dei ratei di 14ma) alla retribuzione corrente. La integrazione della retribuzione corrente sarà così inferiore ma la erogazione della successiva 14ma sarà interamente corrisposta (con notevole semplificazione dei calcoli).

Nel caso della cassa integrazione a fronte di riduzione di orario, normalmente la 14ma matura per intero. In presenza di sospensione totale dal lavoro (orario "a zero ore"), la 14ma spetta per "ratei" per ciò intendendo che saranno corrisposti (sempre integrando quanto già erogato a tale titolo dalla CIG) tanti dodicesimi per ogni mese in cui la sospensione non ha superato le 15 giorni. Si tenga inoltre presente che il recupero dei ratei di 14ma è possibile solamente nel limite del massimale mensile (circolare Inps 50/1982).

Erogazione
La erogazione della quattordicesima mensilità, ove prevista dai contratti collettivi, avviene solitamente con la retribuzione del mese di giugno. Le previsioni dei vari contratti possono essere, tuttavia, diverse. Ad esempio il CCNL Studi professionali Confprofessioni ne prevede la erogazione in coincidenza con il periodo delle ferie e non oltre il 30 giugno di ogni anno, il CCNL Terziario/Confcommercio il 1 luglio di ogni anno ec.

Aspetti previdenziali e contributivi
La quattordicesima mensilità deve essere assoggettata alla normale contribuzione previdenziale e alle normali trattenute fiscali IRPEF (peraltro senza le detrazioni di imposta normalmente e mensilmente riconosciute) che al momento dell'erogazione gravano sul lavoratore. In pratica la quattordicesima subirà una "decurtazione" maggiore in sede di erogazione proprio a causa della inapplicabilità delle varie detrazioni (queste ultime vengono invece applicate sulla parte "ordinaria" della retribuzione).

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