Entro il 15 maggio trasmissione della Cu corretta con sanzione ridotta
Si applica l’importo di 33,33 euro, pari a un terzo di quello ordinario
I sostituti di imposta devono rilasciare la certificazione unica al percettore di redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi utilizzando il modello "sintetico" entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, oppure entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro,
La trasmissione all'agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario", deve essere effettuata, in via telematica, entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Si precisa che la trasmissione telematica delle Cu contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, ovvero entro il 31 ottobre di ciascun anno (all'articolo 4, comma 6-quinquies, Dpr 322/1998).
Presentazione tardiva
In caso di mancato rispetto del termine del 16 marzo, i sostituti d'imposta, per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni, possono effettuare un nuovo invio entro 60 giorni dalla scadenza ordinaria, ovverosia, quest'anno, entro il 15 maggio 2023. Invece, per le Cu degli autonomi, la scadenza è fissata al 31 ottobre 2023, in quanto svincolata dalla dichiarazione del modello 730 precompilato.
La ritrasmissione può essere effettuata direttamente o tramite un intermediario abilitato. I dati delle Cu inviate all'agenzia delle Entrate dai sostituti d'imposta sono resi disponibili sul sito internet della stessa Agenzia, nell'area riservata di ciascun contribuente che può accedervi tramite Spid.
Cu omessa, tardiva o errata
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, la sanzione ordinaria è pari a 100 euro con un massimo di 50.000 euro per sostituto d'imposta, atteso che, in deroga all'articolo 12 del Dlgs 472/1997, in caso di violazioni plurime non è ammessa l'applicazione del cosiddetto cumulo giuridico.
In caso di errori nella trasmissione, il sostituto d'imposta può correggerli inviando una nuova Cu entro i 5 giorni successivi alla scadenza (ossia entro entro il 21 marzo), senza alcuna sanzione. Decorso tale termine, la corretta trasmissione comporta l'applicazione di apposite sanzioni. In particolare, se la Cu è correttamente trasmessa entro 60 giorni dal termine ordinario di scadenza, la sanzione è ridotta a 1/3, vale a dire a euro 33,33 euro (100/33) per ogni Cu corretta e nuovamente inviata, con un massimo di 20.000 euro per anno e sostituto d'imposta.
Si precisa che la Cu ordinaria contiene, oltre ai dati della sintetica, tutte le informazioni necessarie per elaborare i modelli 730 precompilati e per disporre già dei dati necessari per effettuare accertamenti o riliquidazioni d'imposta (esempio, per Tfr e altre somme soggette a tassazione separata). Se, però, contiene solo redditi per i quali non è possibile utilizzare il modello 730 precompilato (esempio, redditi di lavoro autonomo professionale, provvigioni, corrispettivi dovuti dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto) o redditi esenti, il sostituto può inviarla entro il termine di presentazione del modello 770 (31 ottobre 2023). In questo caso, il termine per beneficiare della riduzione della sanzione a 1/3 scade il 30 dicembre 2023 (60 giorni dal 30 ottobre). Quest'anno il 30 dicembre cade di sabato ed essendo altresì festivo lunedì 1° gennaio 2024, il termine slitta al 2 gennaio 2024.
Ravvedimento operoso
In caso di erroneo/omesso invio della certificazione unica, l'agenzia delle Entrate ha escluso che ci si possa avvalere dell'istituto del ravvedimento operoso ex articolo 13 Dlgs 472/1997 per la riduzione delle sanzioni a scansione temporale. Ciò in quanto, spiegano le Entrate nella circolare 6/E/2015, la tempistica prevista per l'invio delle certificazioni uniche («7 marzo», ora 16 marzo) e il loro utilizzo per l'elaborazione della dichiarazione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 15 aprile, non sono compatibili con i tempi normativamente previsti per il ravvedimento.