Il Tribunale di Milano ha stabilito un importante precedente in tema di infortunio in itinere, riconoscendo la tutela assicurativa a un lavoratore che ha subito un incidente durante un permesso per ragioni personali. La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale che amplia la portata dell'assicurazione contro gli infortuni anche ai casi di permesso, sostenendo che questo non interrompa automaticamente il nesso con l'attività lavorativa, equiparando quindi tutte le ipotesi legittime di sospensione dell'attività lavorativa.
Massima
Nell'ottica di un contemperamento di interessi non può, pertanto, sostenersi che il lavoratore, mentre esercita un diritto alla sospensione dell'attività lavorativa riconosciuto dalla legge per le ragioni sopra evidenziate, non sia tutelato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro. Non può, in altre parole, dirsi che ‘la fruizione di un permesso di lavoro per motivi personali interrompe ex sé il nesso rispetto all'attività lavorativa', ciò proprio in considerazione del fatto che la sospensione dell'attività lavorativa in questione trova copertura nelle norme dell'ordinamento lavoristico a mezzo delle quali il Legislatore ha di volta in volta operato il contemperamento citato e che concorrono a regolamentare il rapporto a tutela dei diritti del lavoratore come persona
"L'uomo non può mai separarsi dal suo lavoro: lo crea e insieme lo subisce, ne fa parte e allo stesso tempo lo trascende". Se Sartre ha una visione piuttosto totalizzante del lavoro come parte della vita dell'uomo, il Tribunale di Milano con la sentenza in commento sembra voler sposare la sua filosofia, con benefici e rischi conseguenti.
Il percorso del diritto del lavoro è da sempre segnato dal tentativo di proteggere il lavoratore non solo come forza produttiva, ma come persona dotata di ...