Rapporti di lavoro

Esclusi buoni sconto e rimborsi, titoli di trasporto e francobolli

Le nuove regole sui voucher non riguardano tutte le tipologie di buoni. Restano fuori i buoni sconto e i buoni rimborso, documenti che conferiscono al beneficiario, a determinate condizioni, rispettivamente il diritto alla riduzione del prezzo ovvero al rimborso di una parte di esso. Restano fuori i titoli di trasporto, i biglietti di ingresso a cinema e musei, i francobolli e gli altri titoli similari a tali tipologie di documenti. Ancora, non rientrano nel perimetro della nuova disciplina i buoni pasto, per i quali continua a trovare applicazione il Dm 7 giugno 2017, n. 122 che ai fini Iva li qualifica quali prestazioni di servizi sostitutivi di mense aziendali; e le ricariche telefoniche, sottoposte al regime Iva monofase, per cui l'Iva è dovuta dal gestore telefonico sul prezzo definitivo di vendita al pubblico.

Una riflessione a parte va, invece, fatta per i buoni benzina e le schede carburanti. Per questi il nuovo regime che anticipa il momento di imposizione ai fini Iva all'emissione dei voucher, i quali danno diritto ad ottenere un bene o un servizio prestabilito, di fatto è stato anticipato. La circolare 8/E/2018, nel disciplinare gli aspetti dell'operazione relativi alla fatturazione elettronica, già dal mese di aprile ha previsto che se la compagnia petrolifera emette buoni carburante (ma anche carte, ricaricabili o meno, ovvero altri strumenti), l'operazione andrà tassata e documentata ai fini Iva tramite l'emissione di una fattura elettronica al momento della cessione/ricarica.

Infine, rientrano nella disciplina Iva dei voucher quelli emessi nell'ambito della politica di welfare aziendale. Al riguardo si può osservare che le norme Iva non sono del tutto allineate alla disciplina prevista per le imposte dirette di cui all'articolo 51, comma 3-bis del Tuir. La norma permette al datore di lavoro di effettuare l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi mediante documenti di legittimazione riportanti un valore nominale, sia nella modalità di buono monouso che di buono multiuso. Il Dm del 25 marzo 2016 ha poi precisato che i documenti di legittimazione ex articolo 51, comma 2 del Tuir (voucher monouso) debbano dare diritto ad una sola prestazione, bene o servizio senza possibilità di integrazione da parte del titolare, mentre quelli di cui all'articolo 51, comma 3, Tuir (voucher multiuso) possono essere anche cumulativi nel senso di rappresentare una pluralità di beni, determinabili anche attraverso il rinvio, ad esempio, ad una elencazione contenuta su una piattaforma elettronica, che il dipendente può combinare a sua scelta nel “carrello della spesa”, per un valore non eccedente 258,23 euro.

Per come è scritta la norma, e per come è stata interpretata nella circolare 28/E/2016, sembrerebbe che non possa essere emesso un voucher monouso il quale dia diritto ai fini delle dirette a più di un bene o di un servizio, anche se predeterminati ab origine e definiti nel valore, mentre ai fini Iva il voucher contenente più benefit, purché tutti certi e definiti nel luogo e nell'oggetto, conserva la sua natura monouso. La questione è ancora aperta. Si presume che all'intervento normativo farà seguito un chiarimento di prassi su questo tema.

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