Esonero agricoli, le indicazioni dell’Inps
L’Inps ha sollecitato le sedi periferiche alla definizione delle richieste effettuate dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali sotto i 40 anni
Devono essere definite entro l'11 novembre 2022 le domande di esonero dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni e in particolare i procedimenti di iscrizione e le richieste di riesame con particolare riferimento alle attività iniziate nel 2021.
Questo l'invito dell'Inps rivolto alle sedi periferiche, con messaggio 3849 del 25 ottobre 2022.
L'Istituto richiama le precedenti istruzioni fornite per accedere all'esonero contributivo per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola con inizio dell'attività, rispettivamente, negli anni 2020, 2021 e 2022, evidenziando che tale esonero è destinato ai coltivatori diretti (Cd) e agli imprenditori agricoli professionali (Iap) di cui all'articolo 1 del Dlgs 99/2004, con età inferiore a 40 anni.
Per le domande di esonero contributivo nuovi Cd e Iap anno 2021 con età inferiore ai 40 anni nello stato di "sospesa", l'Istituto rileva che nel caso in cui la sede abbia accolto una successiva domanda di iscrizione generando, quindi, un nuovo codice progressivo azienda diverso da quello con cui è stata presentata la domanda di esonero è necessario segnalare tempestivamente al richiedente la necessità di presentare una nuova richiesta di esonero con il codice progressivo riferito alla posizione attiva. La domanda presentata con il nuovo codice progressivo sarà respinta dal sistema centralizzato in quanto presentata oltre i 210 giorni, ma la sede potrà intervenire con la specifica funzione per superare il controllo della tempestività della domanda. Per consentire l'acquisizione delle istanze relative alle attività iniziate negli anni 2021 con il nuovo codice progressivo azienda si procederà a riaprire il modulo "esonero contributivo Cd/Iap 2021 fino al 4 novembre 2022".
Per autorizzare la fruizione degli aiuti concessi in regime di de minimis, nel quale rientrano anche gli esoneri under 40, è necessario procedere preventivamente alla registrazione nel Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) e nel Registro nazionale aiuti (Rna) dopo aver effettuato la visura per accertare il rispetto del massimale individuale nell'esercizio finanziario in cui avviene l'autorizzazione dell'esonero.
L'apposizione di un termine, 210 giorni, per la richiesta dell'esonero, che assume come dies a quo la data di inizio dell'attività per presentare l'istanza da cui consegue la reiezione in automatico della istanza, risulta necessario per gestire gli adempimenti relativi ai benefici e l'assolvimento degli adempimenti per la registrazione degli aiuti “de minimis”.
La procedura centralizzata respinge in automatico le istanze presentate oltre i 210 giorni dalla data di inizio delle attività ma le sedi hanno la possibilità di accogliere le istanze di riesame utilizzando la specifica funzione di "riesame" della procedura "Comunicazioni bidirezionali", che consente di riportare la pratica in istruttoria e non applicare il controllo del superamento dei 210 giorni.
Tenuto conto dell'approssimarsi del termine per procedere alla autorizzazione dell'esonero under 40 per le attività iniziate nel 2021, come fatto cenno, le sedi territoriali vengono invitate a verificare tempestivamente le domande nello stato di inserita o nello stato di sospesa, definendo entro l'11 novembre 2022 le richieste di riesame delle domande respinte per le attività iniziate nell'anno 2021 per consentire ai sistemi centralizzati le successive attività di registrazione in Sian e in Rna entro il 31 dicembre 2022, termine ultimo per la registrazione dell'esonero under 40 riferito alle attività iniziate nell'anno 2021, e non compromettere l'accesso all'esonero.