Agevolazioni

Bonus under 36: la qualifica del dipendente si individua partendo dalle mansioni

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di Antonio Carlo Scacco

L'esonero contributivo introdotto dalla legge di Bilancio 2021 per agevolare le assunzioni dei giovani con età inferiore ai 36 anni, prevede il rispetto di alcune condizioni specifiche. Tra queste si segnala quella che richiede al datore di lavoro di non aver proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi «nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva».

La norma presenta elementi di discontinuità rispetto a quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2018, la quale prevede, al comma 104, che l'esonero contributivo spetti ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Nella nuova formulazione il datore di lavoro può, pertanto, procedere ad assunzioni agevolate (ovviamente nel rispetto degli altri requisiti) pur avendo effettuato licenziamenti per gmo o collettivi nel lasso di tempo indicato, purché il nuovo assunto appartenga a una qualifica diversa da quella attribuita ai licenziati nell'ambito della medesima unità produttiva.

Si comprende, pertanto, la necessità di una corretta ricognizione della nozione di qualifica, anche in vista delle conseguenze derivanti da errori di valutazione (mancato riconoscimento dell'esonero ed oneroso recupero del beneficio già eventualmente fruito).

La corretta soluzione della problematica parte dall'esame del disposto dell'articolo 2103 del Codice civile. La norma recita che «il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte». Il punto di partenza, pertanto, è rappresentato dalle mansioni, che corrispondono ai compiti effettivamente assegnati al lavoratore (si veda anche l’articolo 96 delle disposizioni attuative del Codice civile).

Una volta individuate le mansioni, si procede alla individuazione della qualifica che corrisponde allo status professionale del lavoratore, normalmente individuato dalla contrattazione collettiva di riferimento. Nel contratto collettivo la qualifica corrisponde alle declaratorie, individuate dai differenti livelli (a ciascuno dei quali corrisponde un determinato trattamento economico).

Il procedimento logico-giuridico sopra descritto (dalle mansioni alla qualifica) si sviluppa in tre fasi successive (procedimento trifasico), e consiste:
a) nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte;
b) nella individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria in base alle declaratorie;
c) nel raffronto tra i risultati di tali due indagini.

Il procedimento trifasico è ormai di comune utilizzo e largamente consolidato nella giurisprudenza (si veda, da ultimo, Cassazione 20253/2021). Dai concetti di mansione e qualifica come sopra delineati, si distingue invece il concetto di categoria, che corrisponde ai tipi legali individuati dall'articolo 2095 del Codice civile (dirigenti, quadri, impiegati ed operai).

Sotto il profilo pratico, il consulente e il datore di lavoro che, ai fini di una nuova assunzione agevolata, saranno chiamati a valutare la locuzione «lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva», dovranno attribuirle il significato di lavoratori inquadrati nella medesima declaratoria o livello di inquadramento previsti dal contratto collettivo di riferimento, all'interno della medesima unità produttiva. A tali fini, invece, non è rilevante la categoria legale (impiegato, operaio eccetera).

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