Ferie, settore per settore come vanno calcolate
La contrattazione collettiva può stabilire la durata delle ferie in base ad una serie di parametri: qualifica contrattuale, anzianità di servizio, età, ecc.
Interessante è la regolamentazione sul punto prevista dal ccnl METALMECCANICA INDUSTRIA, secondo il quale, in generale, i lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie pari a 4 settimane. I lavoratori che maturano un’anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti hanno diritto ad un giorno in più e quelli che maturano un’anzianità di servizio oltre 18 anni compiuti hanno diritto ad una settimana in più. Lo stesso articolo del ccnl Metalmeccanica industria prevede inoltre due disposizioni transitorie, le quali prevedono che:
- I lavoratori in forza al 31 dicembre 2007, a cui si applicava la disciplina speciale, Parte prima (operai), iniziano a maturare a partire dal 1° gennaio 2008 l’anzianità di servizio necessaria per avere diritto al giorno aggiuntivo di ferie oltre i 10 anni e fino a 18 anni compiuti ovvero alla settimana di ferie aggiuntive oltre i 18 anni di servizio;
- I lavoratori a cui si applicava la Disciplina speciale, Parte prima, in forza alla data del 31 dicembre 2007, è riconosciuta, dal 1° gennaio 2008, un giorno aggiuntivo di ferie rispetto alle 4 settimane in presenza dei requisiti di dieci anni di anzianità aziendale e 55 anni di età.Come già detto, la maturazione delle ferie può dipendere, tra gli altri parametri, dall’anzianità maturata dal lavoratore e/o dalla qualifica assunta dallo stesso.
A tale proposito, alcuni contratti collettivi fissano le modalità di calcolo delle ferie spettanti nel caso in cui durante il periodo di maturazione delle stesse il lavoratore passi al successivo scaglione di anzianità oppure cambi la qualifica contrattuale di inquadramento.
Per individuare lo scaglione di anzianità di servizio ai fini del calcolo delle ferie spettanti, occorre computare il periodo trascorso dalla data di assunzione del lavoratore (ricomprendendovi l’eventuale periodo di prova) fino al momento della maturazione delle ferie (e non quello della loro fruizione).
In generale, nel computo dell’anzianità ai fini delle ferie si deve tenere conto anche dei periodi che normalmente sono utili al calcolo dell’anzianità di servizio e dei periodi di sospensione della prestazione lavorativa per intervento della cassa integrazione, fatte salve le diverse previsioni contenute nella contrattazione collettiva.
L’anzianità di servizio decorre dal momento in cui ha inizio l’esecuzione del contratto sino alla data di cessazione del rapporto. Essa viene computata in presenza di lavoro effettivo, intendendosi per tale i periodi in cui il lavoratore presta di fatto lavoro a favore della parte datoriale. Nell’anzianità vanno inoltre ricomprese le pause ed i momenti di sospensione del lavoro finalizzati a ritemprare le energie psico – fisiche del lavoratore (ferie, festività, riposi settimanali e giornalieri, eccetera).
La legge – ed in alcuni casi la contrattazione collettiva, la prassi amministrativa e la giurisprudenza – individuano situazioni per cui l’anzianità di servizio decorre anche in mancanza di una prestazione lavorativa effettiva.
In generale, si può affermare che l’anzianità di servizio decorra anche a fronte delle seguenti assenze del lavoratore: malattia, infortunio, congedo di maternità, congedo di paternità, congedo parentale, permessi per malattia del bambino, congedo matrimoniale, aspettative per cariche pubbliche (membri del parlamento nazionale ed europeo, membri di Enti locali, ecc.), permessi per disabili, richiamo alle armi.
Nel caso di cambiamento di qualifica intervenuto nel corso del periodo di maturazione, il calcolo dei giorni di ferie spettanti può essere effettuato secondo le stesse modalità appena analizzate per l’anzianità di servizio, a meno che la contrattazione collettiva fornisca dettagliate istruzioni in merito.
Le ferie possono essere espresse in settimane, giornate; ancora, in giorni di calendario oppure giorni lavorativi ed in ore.
Diversi contratti collettivi usano commisurare la durata delle ferie a giorni lavorativi riferiti ad un orario settimanale di lavoro distribuito su 6 giornate (in genere dal lunedì al sabato). Per le aziende che operano in regime di settimana corta (5 giorni, in genere dal lunedì al venerdì) occorre provvedere al riproporzionamento del periodo di ferie mediante il coefficiente 1,20 (per ogni giorno di assenza, occorre attribuire 1,20 giornate di ferie godute).