Rapporti di lavoro

Il rapporto tra le ferie e le assenze per malattia, festività, cassa integrazione

immagine non disponibile

di Cristian Callegaro

Il mese di agosto coincide, spesso, con il periodo di chiusura aziendale e con il contemporaneo godimento delle ferie da parte dei lavoratori dipendenti.
In riferimento a tale ricorrenza, i datori di lavoro, i responsabili del personale e gli addetti agli uffici paghe devono porre attenzione sia alla quantità di ferie cui ha diritto ogni singolo dipendente sia la determinazione della retribuzione per i periodi di ferie usufruiti.
Analizziamo di seguito il rapporto tra il godimento delle ferie in reazione ad altre assenze del lavoratore.
Il godimento del periodo di ferie spettante può essere interrotto per determinate cause oppure per il sovrapporsi ad altri eventi.
Di seguito si riportano sinteticamente alcune delle casistiche di maggio rilievo.

Ferie e malattia
Se la malattia è insorta prima dell'inizio del periodo delle ferie (programmate) e la stessa si protrae durante lo stesso periodo feriale, lo stato morboso decorre regolarmente senza incidere sulle ferie spettanti, che saranno godute in un momento successivo.
Se la malattia sopravviene alle ferie, l'evento morboso sospende il decorso delle stesse, a condizione che:
- La malattia venga tempestivamente comunicata;
- Vengano osservate le eventuali condizioni contemplate sul punto dalla contrattazione collettiva.
È compito infatti della contrattazione collettiva stabilire i casi o i criteri in base ai quali l'effetto sospensivo delle ferie possa concretizzarsi (Corte Costituzionale n. 297/1990).
Il Ccnl Gomma Plastica Industria prevede che "la malattia sopravvenuta durante il periodo feriale, regolarmente comunicata e certificata secondo le vigenti disposizioni di legge e di contratto, interrompe il decorso delle ferie stesse nei seguenti casi:
a) Malattia che comporta il ricovero ospedaliero, per la durata dello stesso;
b) Malattia la cui prognosi sia superiore a 8 giorni consecutivi.
(…) L'interruzione delle ferie per le ragioni di cui ai punti a) e b), comma 4, del presente articolo – analogamente agli altri casi di mancato godimento delle ferie per malattia intervenuta prima del periodo feriale – non comporta l'automatico prolungamento del periodo feriale stesso ed il lavoratore, qualora guarito, è tenuto a rientrare in servizio al termine di detto periodo. (…)".
Secondo un diverso orientamento (Corte Costituzionale n. 6808/1996), la sospensione opera in ogni caso (a prescindere dalla contrattazione collettiva) a condizione che il lavoratore abbia attivato le procedure preordinate alla verifica dello stato morboso.

Ferie e festività
La legge e di norma la contrattazione collettiva prevedono che i giorni festivi non possano essere computati nella durata minima delle ferie. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui una festività cade nel periodo di ferie, è possibile prolungare il periodo feriale stesso. In alternativa, potrebbe essere prevista la possibilità di corrispondere il relativo trattamento economico senza spostare il periodo feriale. Ricorrendo tale ultima ipotesi, la scelta circa l'opzione è rimessa al datore di lavoro (Tribunale Milano 14 marzo 1990).
Al riguardo, il ccnl Chimica industria prevede (art. 13 – Ferie) che "(…) Il periodo di riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; solamente le festività previste dalle lett. b) e c) dell'art. 11 che cadono in tale periodo (con esclusione delle festività che coincidono con i giorni di sosta derivanti dalla concentrazione dell'orario contrattuale di lavoro in 5 giorni) non sono computabili agli effetti delle ferie, mentre è consentito che si faccia luogo ad un corrispondente prolungamento delle ferie stesse od al pagamento dell'indennizzo come specificato al successivo comma 10.
(…)
Non è ammessa la rinuncia o la non concessione delle ferie e, in caso di giustificato impedimento, il non godimento delle ferie deve essere compensato con un'indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione dovuta per le giornate di ferie non godute, da calcolare nella misura della retribuzione globale di fatto in atto al momento della liquidazione".

Ferie e cassa integrazione
Nell'ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa, ovvero in caso di cassa integrazione a zero ore, il godimento delle ferie può essere rinviata alla ripresa dell'attività.
È invece da ritenersi non giustificato un eventuale differimento di concessione delle ferie, residue ed infra – annuali, nelle ipotesi di CIG (ordinaria, straordinaria, in deroga) parziale (c.d. ad orario ridotto); questo perché in tali circostanze deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psicofisico correlato all'attività svolta, anche in misura ridotta (Interpello n. 19/2011 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Ferie e ricovero del figlio
La malattia del bambino fino a 8 anni di età che comporti il ricovero ospedaliero dello stesso, interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie (art. 47 D.Lgs. 151/2001).

Ferie e periodo di comporto
Il lavoratore può sostituire alla malattia il godimento delle ferie maturate, con la finalità di sospendere il decorso del periodo di comporto. In tali casi non sarebbe costituzionalmente corretto precludere il diritto alle ferie in ragione delle condizioni psico-fisiche inidonee al loro pieno godimento - non potendo operare, a causa della probabile perdita del posto di lavoro conseguente al superamento del comporto, il criterio della sospensione delle stesse e del loro spostamento al termine della malattia - perché si renderebbe così impossibile la effettiva fruizione delle ferie. Ove abbia ricevuto apposita richiesta in tal senso dal lavoratore, spetta al datore di lavoro dimostrare di aver tenuto conto con la propria decisione del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore ad evitare, attraverso la richiesta, la possibile perdita del posto di lavoro per esaurimento del periodo di comporto (Cassazione 5078/2009; 29317/2008; 14471/2013).

Ferie non godute a causa di malattia
Con sentenza n. 11462 del 9 luglio 2012, la Corte di Cassazione ha affermato che le ferie che non possono essere godute a causa di un prolungato periodo di malattia, devono essere sempre e comunque compensate con il pagamento dell'indennità sostitutiva, indipendentemente da ciò che prevede il contratto collettivo applicato. Nell'ordinamento giuridico italiano il diritto alle ferie gode di una tutela rigorosa, di rilievo costituzionale, visto che l'art. 36, terzo comma, della Costituzione prevede che "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi". Ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità sostitutiva, che, oltre a poter avere carattere risarcitorio, per un altro verso costituisce un'erogazione di natura retributiva. Ne consegue l'illegittimità, per il loro contrasto con norme imperative, delle disposizioni di contratti collettivi che escludano il diritto del lavoratore all'equivalente economico di periodi di ferie non goduti al momento della risoluzione del rapporto, salva l'ipotesi del lavoratore che abbia disattesa la specifica offerta della fruizione del periodo di ferie da parte del datore di lavoro.

Ferie e preavviso
Secondo l'art. 2109 del codice civile, il periodo di preavviso non può essere computato nelle ferie.

Ferie e periodo di prova
Salvo diverse disposizioni stabilite dalla contrattazione collettiva, il decorso di un periodo di prova determinato nella misura di un complessivo arco temporale, deve ritenersi escluso in relazione ai giorni in cui la prestazione lavorativa non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto di prova stesso. Tra questi ultimi si può includere il godimento delle ferie annuali, che tra l'altro, tenuto conto della specifica funzione delle stesse, difficilmente avviene nel corso del periodo di prova (Cassazione n. 23061/2007).

Ferie e maternità obbligatoria
Secondo l'art. 22 del D.Lgs. 151/2001, le ferie spettanti non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità e di paternità.

Ferie e congedo parentale
Secondo l'art. 34 del D.Lgs. 151/2001, le ferie spettanti non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo parentale.
Attraverso il messaggio n. 19772/2011, l'Inps ha fornito una serie di chiarimenti in ordine ai criteri di computo e indennizzo dei giorni di congedo parentale con particolare riguardo alle ipotesi (tra cui le ferie) nelle quali il congedo risulti inframmezzato. Richiamando il messaggio n. 28379/2006 dello stesso istituto, l'Inps ha precisato che, ai fini del computo e dell'indennizzo dei giorni di congedo parentale, i giorni festivi, le domeniche ed i sabati (in caso di settimana corta) che ricadono all'interno di un periodo di ferie, non sono in alcun caso indennizzabili, né computabili in conto congedo parentale. I criteri indicati dall'istituto trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui il lavoratore, avendo già richiesto un periodo di congedo parentale, presenti un'atra domanda (o più domande) di congedo parentale determinanti di fatto una proroga del periodo di congedo precedentemente richiesto.

Ferie e funzioni elettorali
Non possono essere considerati come giorni di ferie i periodi di attività svolta per adempiere funzioni presso i seggi elettorali (art. 119 D.P.R. 361/1957).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©